Quell’importante Ordinanza sul diritto all’istruzione degli allievi con autismo

«È importante – scrive Carlo Hanau – quell’Ordinanza con cui il TAR della Campania ha riconosciuto il diritto dei minori con autismo a fruire delle “terapie ABA” (analisi applicata del comportamento) anche durante l’orario scolastico, alla presenza dei terapisti, aggiungendosi alle tante analoghe pronunce della Magistratura, che ogni anno rendono giustizia a migliaia di genitori. Ed è importante anche perché sottolinea il diritto alla continuazione dell’intervento psicoeducativo scelto dai genitori, pure in circostanze eccezionali come l’attuale pandemia»

Bimbo con autismo a scuola

Un bimbo con disturbo dello spettro autistico a scuola

L’Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania ottenuta dagli allievi con autismo, per volontà e sostegno dell’ANGSA Campania (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) [se ne legga sulle nostre pagine al testo “La terapia ABA deve continuare, anche durante l’anno scolastico”, N.d.R.], si aggiunge a una serie di analoghe pronunce della Magistratura, che ogni anno viene chiamata a rendere giustizia a migliaia di genitori che chiedono e ottengono che si rispetti la quantità di ore di sostegno che il PEI (Piano Educativo Individualizzato) aveva loro assegnato. Con la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) abbiamo sempre favorito questi ricorsi nell’intento di indurre il Ministero a rispettare il diritto fondamentale all’istruzione di tutti.

Più volte abbiamo lamentato che il Ministero preferisce pagare le spese legali dei ricorrenti piuttosto che adeguarsi. Per ridurre la litigiosità, il Ministero stesso ha tentato di impedire che le ore di sostegno venissero quantificate con precisione nel PEI, cercando piuttosto di affidare un unico cumulo di ore al Dirigente Scolastico di una singola scuola, inferiore alla somma delle ore previste nei singoli PEI, per risparmiare sul bilancio. Se questo si realizzasse, il Magistrato chiamato a decidere dovrebbe chiedere la consulenza di un esperto e si perderebbe almeno un anno, vanificando lo scopo del ricorso, che non consiste nel risarcimento dei danni, ma nell’ottenere subito il sostegno necessario. Inoltre si innescherebbe qualcosa di simile a una “guerra fra poveri”, perché risalterebbe subito che l’aumento della “fetta di torta” per uno andrebbe a ridurre quella degli altri.

Il primo salto di qualità nel tipo di ricorsi alla Magistratura credo l’abbia fatto proprio chi scrive a Bologna, quando nel 2012, insieme all’ANGSA Bologna e con l’assistenza dello Studio Legale Muccio, abbiamo chiesto e ottenuto di continuare a spese dell’AUSL l’intervento psicoeducativo basato sull’Analisi Applicata del Comportamento (ABA) per un bambino con autismo, al quale l’AUSL aveva negato non tanto la quantità di ore, ma la qualità della formazione dell’operatore psicopedagogico necessario per l’intervento, e in particolare il BCBA [operatore certificato sull’ABA, N.d.R.] che deve sovrintendere all’educazione speciale del bambino, coordinando tutti coloro che formano l’intorno sociale del bambino stesso, compresa la scuola, anche recandovisi personalmente.

La citata Ordinanza del TAR della Campania è importante anzitutto perché afferma che «dalle risultanze documentali emerge il diritto dei minori a fruire del trattamento terapeutico, contraddistinto dal cd. “metodo ABA” e che, durante il periodo scolastico, è destinato ad essere espletato durante l’orario scolastico e, quindi, con la presenza dei terapisti all’interno del plesso educativo».
Si può dissentire dall’uso dei termini «terapeutico» e «terapisti» per indicare un intervento che meglio dovrebbe essere definito di psicopedagogia speciale, più consono a figure che non sono psicoterapeuti, ma pedagogisti o psicologi che si sono specializzati nell’analisi comportamentale per l’autismo. Altri preferiscono parlare di pedagogia clinica e di abilitazione, ma al di là delle denominazioni, quello che conta è la sostanza della Sentenza, che esprime chiaramente la necessità di continuare l’intervento, anche e soprattutto durante l’orario scolastico, per realizzare quel concerto educativo del quale gli allievi con autismo hanno necessità assoluta.

Questa Ordinanza del TAR della Campania rappresenta infine un ulteriore salto di qualità, perché ribadisce il diritto alla continuazione dell’intervento psicoeducativo scelto dai genitori anche in circostanze eccezionali come l’attuale pandemia, sottolineando che «pur nella consapevolezza del difficile momento che la istituzione scolastica sta vivendo a cagione della emergenza epidemiologica – i bisogni assistenziali dei minori – […] -, e lo svolgimento della terapia “in presenza” e all’interno dei plessi scolatici, assumono in ogni caso carattere di peculiare pregnanza e preminenza, siccome è dato evincere, tra l’altro, anche dalla Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020 da ultimo adottata dal Presidente della Giunta Regionale».

A questo punto ci si può compiacere che la Linea Guida n. 21, Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti, elaborata nel 2011 dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità), le Linee di Indirizzo sui disturbi dello spettro autistico del 2012, aggiornate nel 2018, nonché la recente citata Ordinanza della Regione Campania siano state correttamente applicate dal TAR, assicurando il diritto all’istruzione a questi allievi direttamente, anche perché in tal modo si consolida la giurisprudenza, fissando un solenne stimolo ad un comportamento corretto della scuola, che dovrebbe essere esteso a tutti gli allievi, uscendo da quella che è una vera e propria illegalità di Stato.

Già docente di Programmazione e Organizzazione dei Servizi Sociali e Sanitari all’Università di Modena e Reggio Emilia e all’Università di Bologna.

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