Nessun vincolo di residenza può limitare il diritto a una vita indipendente

«Discriminatorio e irragionevole»: così il Tribunale di Milano ha definito il vincolo della residenza da almeno due anni in Regione, per usufruire della “Misura B1” (erogazione di un contributo mensile di almeno 600 euro al mese a sostegno della “disabilità gravissima”), come aveva stabilito a suo tempo la Regione Lombardia. In tal senso, dichiarando come diritto fondamentale delle persone quello a una vita indipendente e autonoma, è stato pienamente accolto iul ricorso presentato dalla Federazione LEDHA, dall’ANFFAS di Crema e di Legnano e dall’Associazione ASGI

Uomo con disabilità in carrozzina fotografato di spalle con le braccia levate«Limitare l’accesso ai benefici della cosiddetta Misura B1, ovvero dell’erogazione di un contributo mensile di almeno 600 euro al mese a sostegno della “disabilità gravissima”, solo a chi risiede in Lombardia da almeno due anni è discriminatorio»: a stabilirlo è stata la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, accogliendo un ricorso presentato dalla LEDHA, la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità che costituisce la componente lombarda della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), insieme all’ANFFAS di Crema (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale), all’ANFFAS di Legnano e all’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione).
Nello specifico il Giudice ha definito come «discriminatorio e irragionevole» il requisito della residenza biennale, previsto appunto per l’accesso alla Misura B1.

«I requisiti per l’accesso alle forme di sostegno alla “disabilità gravissima” – si legge in una nota diffusa dalla LEDHA – sono specificati dalla Delibera n. XI/2862 della Giunta Regionale Lombarda, prodotta il 18 febbraio di quest’anno, con la quale Regione Lombardia ha definito il Programma Operativo Regionale in favore delle persone con “gravissima disabilità” e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità, in base a quanto previsto dal Fondo per la Non Autosufficienza per il triennio 2019-2021. Il Giudice, dunque, come conseguenza dell’avere riconosciuto il carattere discriminatorio del provvedimento, ha accolto la richiesta dei ricorrenti, ordinando alla Regione Lombardia di modificare quella Delibera e di riaprire, per almeno tre mesi, i termini per la presentazione delle domande, al fine di consentire di presentare la domanda anche alle persone inizialmente escluse».

Come viene ancora ricordato dalla LEDHA, «nel dispositivo della Sentenza, il Giudice del Tribunale di Milano ha scritto che “il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità va inquadrato tra i diritti fondamentali dell’individuo, essendo presupposto primario per consentire una piena partecipazione alla vita di comunità e il pieno esercizio di tutti gli altri diritti fondamentali tutelati a livello costituzionale”. Al tempo stesso è stata respinta la linea di difesa sostenuta dalla Regione Lombardia, secondo cui il requisito della residenza era stato fissato in ragione della limitatezza delle risorse disponibili e dalla volontà di limitare la mobilità intra-regionale dettata dall’attrattiva del contributo».

«Questa Sentenza – commenta Alberto Guariso, avvocato dell’ASGI – ha accolto le nostre richieste. La Misura B1, infatti, è una prestazione che attiene al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità e, come tale, è riconducibile ai diritti fondamentali della persona. Pertanto, non possono essere posti limiti che siano arbitrari e del tutto estranei al bisogno, come, appunto, quello della residenza».
Nella presentazione del ricorso, va segnalato inoltre, l’ASGI aveva evidenziato anche il rischio di una discriminazione multipla ai danni delle persone con disabilità di origine straniera, a causa della maggiore difficoltà per gli stranieri, rispetto agli italiani, a maturare i requisiti di residenza richiesti dalla normativa.

«Il diritto a una vita autonoma e indipendente per le persone con disabilità – sottolinea dal canto suo Laura Abet del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della LEDHA – è tutelato dall’articolo 19 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia e quindi Legge dello Stato 18/09. Vi si prevede espressamente il diritto delle persone con disabilità ad avere accesso a una serie di servizi “per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione”. Inserire un criterio totalmente estraneo, come quello del vincolo di residenza, significa pertanto limitare, di fatto, un diritto fondamentale. Ora riteniamo importante divulgare la notizia della prossima riapertura dei termini». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@ledha.it.

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