Una recente Sentenza del Consiglio di Stato sul progetto individuale

«È interessante – scrive Paolo Sarra – una recente Sentenza prodotta dal Consiglio di Stato, riferita specificamente al trattamento ABA (Analisi Applicata del Comportamento) per un bambino con disturbo dello spettro autistico, ma che più in generale investe la questione del progetto individuale per le persone con disabilità, fissato dall’articolo 14 della Legge 328/00. Secondo tale Sentenza, infatti, la progettualità sociale viene ritenuta integrativa e non sostitutiva della progettualità riabilitativa sanitaria»

Legge 328/00, art. 14, elaborazione grafica

Un’elaborazione grafica dedicata all’articolo 14 della Legge 328/00 sul progetto individuale delle persone con disabilità

È interessante la recente Sentenza n. 3181/21 prodotta dal Consiglio di Stato, riferita specificamente al trattamento ABA (Analisi Applicata del Comportamento) per un bambino con disturbo dello spettro autistico, ma che più in generale investe la questione del progetto individuale per le persone con disabilità, fissato dall’articolo 14 della Legge 328/00.
Secondo tale Sentenza della Suprema Corte Amministrativa, la progettualità sociale viene giustamente ritenuta integrativa e non sostitutiva della progettualità riabilitativa sanitaria. In tal senso, il Consiglio di Stato ha accolto le ragioni della famiglia ricorrente e sanzionato duramente i comportamenti omissivi delle Amministrazioni preposte all’attuazione del progetto riguardante il bimbo, rimettendo gli atti alla Procura della Corte dei Conti per il danno erariale prodottosi.

Qui è il caso di sottolineare, per inciso, come il diritto alla salute, il diritto all’istruzione e quello all’inclusione sociale, ovvero tre dei fondamentali diritti previsti dalla nostra Costituzione e dalla Legge 18/09, con la quale lo Stato Italiano ha recepito la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, prevedano nel nostro ordinamento giuridico tre progettualità distinte, normate rispettivamente dalla Legge 833/78, che istituì il Servizio Sanitario Nazionale, la Legge 104/92 e la citata Legge 328/00. In tal senso, l’auspicio del Legislatore è sempre stato che queste tre progettualità trovassero un coordinamento in un progetto globale tramite il quale occuparsi della presa in carico globale della persona con disabilità in tutti i suoi contesti di vita, coinvolgendola attivamente nella co-programmazione e co-progettazione delle azioni progettuali.
Si tratta però di un auspicio che finora è rimasto chiaramente una chimera. Anzi ora si assiste al tentativo da parte delle tre Amministrazioni coinvolte (Sanità, Scuola, Servizi Sociali) di operare tagli lineari e indiscriminati alle singole progettualità, nel nome di una sinergia, solo presunta e mai dimostrata, tra le diverse Amministrazioni.
Si pensi ad esempio la recente Delibera n. 131/21 della Giunta Regionale della Campania [“Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenzialed (PDTA) per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”, N.d.R.], che a parere di chi scrive costituisce un’illegittima compressione dei diritti costituzionalmente garantiti alla persona con autismo, un tentativo miope di tagliare la spesa del welfare oggi, che produrrebbe invece l’effetto esattamente contrario nel lungo termine. Infatti, i bambini non riabilitati oggi saranno gli adulti istituzionalizzati di domani. Alla faccia della Convenzione ONU!

paolosarra1@libero.it.

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