Le visite alle persone nelle strutture residenziali e le loro uscite

Una Nota Circolare prodotta a fine luglio dal Ministero della Salute ha stabilito che le visite nelle strutture residenziali (RSD-Residenze Sanitarie Disabili e RSA-Residenze Sanitarie Assistite) debbano essere garantite tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, e durare sino a 45 minuti. Per quanto riguarda invece le uscite degli ospiti dalle medesime strutture, la stessa Nota ha prescritto che essi possano uscire temporaneamente, se in possesso di Green Pass, senza poi dovere stare in isolamento al loro rientro

Persona con disabilità in una struttura residenziale

Una persona con disabilità in una struttura residenziale

Non era stata certo l’unica, nel nostro Paese, la protesta della LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità), di cui avevamo riferito a metà luglio sulle visite e le uscite degli ospiti dalle strutture residenziali (RSD-Residenze Sanitarie Disabili e RSA-Residenze Sanitarie Assistite). Infatti, nonostante l’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 maggio avesse stabilito le modalità con cui effettuare in sicurezza le visite e le uscite degli ospiti e nonostante che poi la Legge 76/21 (conversione del Decreto Legge 44/21) avesse stabilito all’articolo 1-bis il ripristino su tutto il territorio nazionale delle visite di familiari muniti di green pass all’interno di RSD, RSA, hospice e strutture riabilitative e residenziali, la Federazione lombarda aveva denunciato che «nella propria Regione le uscite e le visite sono ancora molto limitate».

Sulla questione è intervenuta il 30 luglio una Nota Circolare del Ministero della Salute, secondo la quale le visite in quelle strutture devono essere garantite tutti i giorni della settimana, festivi inclusi, e avere una durata adeguata, sino a 45 minuti. Per quanto riguarda invece le uscite degli ospiti, la medesima Nota ha stabilito che essi possano uscire temporaneamente, se in possesso di Green Pass, senza poi dovere stare in isolamento al loro rientro.
«Inoltre – si legge ancora -, al fine di assicurare che gli incontri si svolgano nel rispetto della necessaria riservatezza, è auspicabile che il personale incaricato della verifica del rispetto dei protocolli sanitari operi con la necessaria discrezione, sorvegliando i locali in cui si svolgono gli incontri senza la necessità di un controllo per ciascuna singola visita».

Per quanto concerne poi la possibilità di accompagnare i pazienti in Pronto Soccorso, da parte di persone fornite di Green Pass, già stabilita dalla Legge 87/21 (conversione del Decreto Legge 52/21, articolo 2 bis), essa è stata allargata anche ai reparti delle strutture ospedaliere, tramite il Decreto Legge 105/21 (articolo 4), lo stesso che ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia al 31 dicembre.

E a proposito di quest’ultimo Decreto Legge (105/21), suggeriamo senz’altro la consultazione dell’ampia analisi di esso proposta dal Centro Studi Giuridico HandyLex della Federazione FISH (a questo link), ove si sottolinea tra l’altro come l’articolo 9 sia dedicato alla Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità, quali quella del «lavoro agile per i lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104 del 1992) e per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto».
Parimenti, il medesimo articolo del Decreto ha prorogato sino al 31 dicembre la «sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità». (S.B.)

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