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Scuola: riflessioni su quella Sentenza del Consiglio di Stato

Aula di scuola con bambini con e senza disabilitàRiceviamo e pubblichiamo il seguente contributo di opinione riguardante la recente Sentenza 3196/22, di cui abbiamo riferito nei giorni scorsi, con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione e di quello dell’Economia e delle Finanze contro la Sentenza del TAR del Lazio, che lo scorso anno aveva bocciato i nuovi PEI (Piani Educativi Individualizzati) e le correlate Linee Guida introdotte dal Decreto Interministeriale 182/20.

Con la Sentenza 3196/22, il Consiglio di Stato ha deciso nei giorni scorsi sull’appello proposto dai Ministeri dell’Istruzione e dell’Economia e delle Finanze contro la Sentenza del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio 9795/21 che aveva annullato il Decreto Interministeriale 182/20 [“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”, N.d.R.] e tutti i suoi Allegati [se ne legga già anche sulle nostre pagine, N.d.R.].
In sostanza, il Consiglio di Stato ha riformato la citata Sentenza del TAR del Lazio rigettando l’originario ricorso. È bene tuttavia evidenziare come la decisione non entri nel merito delle illegittimità che erano state denunciate nel ricorso proposto dal nostro Comitato [Comitato #NoEsonero, N.d.R.] e giudicate sussistenti nella Sentenza del TAR del Lazio, ritenendo che il Decreto 182/20 sarebbe un atto amministrativo di portata generale e che la diretta impugnabilità dello stesso sarebbe possibile solo in presenza di un provvedimento applicato nei confronti di un singolo studente che rendesse concreto l’eventuale pregiudizio, legittimando così l’interesse alla proposizione di un ricorso giudiziale.
Questo significa, ad esempio, che laddove un singolo studente venisse esonerato da alcune materie o si vedesse ridotto l’orario, così come nel caso non venissero ammessi al GLO (Gruppo di Lavoro Operativo sull’Inclusione) tutti gli esperti indicati dalla famiglia, quest’ultima ben potrebbe proporre ricorso al TAR territorialmente competente e in tale sede verrebbe giudicata la legittimità del Decreto 182/20, non valutata, come detto, dal Consiglio di Stato.

Pur dovendo prendere atto del contenuto della Sentenza prodotta dal Consiglio di Stato, si osserva che la stessa non ci sembra condivisibile, in quanto delegittima gli enti esponenziali e le associazioni che invece, anche alla luce delle Sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sono portatrici proprio di questo tipo di interesse avverso tali atti, tema di cui neppure si occupa il Consiglio di Stato nell’odierno pronunciamento.
Ciò che tuttavia maggiormente preoccupa e amareggia è constatare che la difesa avverso la lesione dei diritti delle persone con disabilità, e in questo caso dei bambini e delle bambine, degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse, è posta a carico delle famiglie che, qualora ne abbiano le possibilità economiche, saranno costrette ad agire in giudizio per sentire affermare l’illegittimità di atti che prevedono l’applicazione di istituti come l’esonero o la riduzione di orario, ovvero che pregiudichino la partecipazione delle famiglie o degli specialisti ai GLO. Il tutto ovviamente ingolfando ulteriormente i già affollati Tribunali Amministrativi Regionali.

Il nostro Comitato intende tuttavia insistere fermamente nelle proprie istanze e resterà accanto alle famiglie, proseguendo nella difesa del diritto alla piena ed efficace inclusione scolastica, mettendo in campo ogni risorsa possibile, vigilando sulla corretta applicazione delle norme e resistendo rispetto ad applicazioni illegittime delle stesse, seppure attraverso l’uso del Decreto 182/20, che, per le ragioni più volte da noi espresse, condivise dal TAR del Lazio e, ripetiamo, non smentite dal Consiglio di Stato, contiene gravi profili di illegittimità.

Sul medesimo tema trattato nel presente contributo di opinione, la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), che nei giorni scorsi aveva espresso differenti posizioni, come avevamo riferito anche sulle nostre pagine, precisa in una nota che «per evitare ogni tipo di fraintendimento o strumentalizzazione delle proprie posizioni, ha sempre guardato con rispetto alle azioni ricorrenti svolte dalle organizzazioni aderenti al Comitato #NoEsonero, pur non condividendone le modalità». «Abbiamo sempre rivendicato nelle opportune sedi le nostre posizioni – aggiungono dalla FISH – e ora chiediamo che il confronto riguardi esclusivamente i contenuti dei provvedimenti di cui si parla».

Le organizzazioni aderenti al Comitato #NoEsonero che avevano presentato ricorso avverso il Decreto Interministeriale 182/20 sono: CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle persone con sindrome di Down), CIIS (Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno), ASSI Gulliver (Associazione Sindrome di Sotos Italia), Autismo Abruzzo, APW (Associazione Persone Sindrome di Williams), Associazione Prader Willi Lombardia, Fondazione CEPIM, PianetaDown e Spazio Blu Autismo Varese.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: ufficiostampa@coordown.it (Paola Amicucci).

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