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Detrazione barriere: le perplessità e i dubbi applicativi

Ascensore esterno a un condominio

Ascensore esterno di un condominio

La detrazione fiscale al 75% per il superamento delle barriere architettoniche su edifici esistenti, relativamente alle spese sostenute nel 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2022 (Legge 234/21), ha suscitato grande interesse, ma restano perplessità e dubbi applicativi.
Nel corso infatti dell’evento Telefisco 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso in cui l’intervento sia eseguito come trainato dal cosiddetto Supersismabonus(pari al 110% delle spese sostenute per il miglioramento della sicurezza strutturale degli edifici esistenti), il plafond di 96.000 euro è unico, per cui, considerato ciò che si spende normalmente per la riduzione del rischio sismico, resta ben poco spazio. Inoltre, con riferimento alle singole unità immobiliari, il medesimo plafond di 96.000 euro è unico per tutti gli interventi di cui al “Bonus Casa” e comprende anche eventuali interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16 del Decreto Legge 63/13.
Solo, quindi, in presenza di “interventi ecobonus”, il plafond di 96.000 euro per l’eliminazione delle barriere resta pieno, fatta eccezione per il caso in cui si riesca – nei condomìni o negli edifici monoproprietario da due a quattro unità immobiliari – a cumulare il plafond per gli interventi sulle parti comuni con quello sui singoli appartamenti. Per fruire del nuovo plafond, dunque, è opportuno rendere autonomo l’intervento. (Rete dei CAAD dell’Emilia Romagna-Centri per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico)

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