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Ma in Italia non c’è ancora un’Istituzione indipendente per i diritti umani!

Realizzazione grafica dedicata ai diritti umani delle persone con disabilitàTra il 26 settembre e il 14 ottobre prossimo, è in programma la 72^ Sessione del CESCR, il Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite, organismo che sovrintende all’attuazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’ONU nel 1966, entrato in vigore dieci anni dopo e ratificato dall’Italia alla fine del 1978.
Tale Trattato, ricordiamo, impone agli Stati che lo hanno ratificato di assicurare, con il massimo delle risorse di cui dispongono, la piena attuazione dei diritti da esso garantiti, nel settore economico (diritto al lavoro e a condizioni di lavoro eque e favorevoli; diritto di sciopero), in quello sociale (diritto alla sicurezza sociale; diritto alla protezione della famiglia; diritto a una protezione speciale delle madri, prima e dopo il parto; diritto ad adeguate condizioni di vita, compreso un alloggio appropriato; diritto alla salute) e in quello culturale (diritto all’istruzione; diritto a partecipare alla vita culturale).

Per l’occasione il FID (Forum Italiano sulla Disabilità), che rappresenta le istanze delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle loro organizzazioni a livello internazionale, ha presentato in questi giorni il proprio sesto rapporto periodico, centrato segnatamente su vari temi che gravitano attorno ai diritti umani delle persone con disabilità, in relazione all’applicazione del Patto ONU nel nostro Paese.
Rimandando Lettori e Lettrici alla consultazione del testo integrale del rapporto (disponibile in italiano a questo link), ne segnaliamo innanzitutto la fondamentale premessa, ovvero il fatto che «l’Italia è uno dei due Stati europei ancora privi di un’Istituzione Nazionale per i Diritti Umani indipendente (NHRI), nonostante gli impegni volontari assunti dall’Italia stessa in qualità di membro del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite e le innumerevoli raccomandazioni in materia da parte di tutti gli organi di trattato delle Nazioni Unite e dei vari Cicli di Revisione». A tal proposito, si aggiunge, «il vivace dibattito a livello parlamentare per la creazione di tale Istituto è stato caratterizzato da una lunga serie di discussioni e rinvii che dal 2018 al maggio 2022 dimostrano la mancanza di volontà politica del Governo di intraprendere il processo per la creazione dell’NHRI». E questo, è la conclusione, «ha certamente un impatto sui punti relativi ai diritti delle persone con disabilità evidenziati in questo rapporto».

Del resto, si legge ancora, «gli organismi esistenti per l’individuazione e la lotta alla discriminazione, come l’Ufficio Nazionale contro la Discriminazione Razziale (UNAR), l’Osservatorio per la Protezione dalle Azioni Discriminatorie (OSCAD), il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) e il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno una portata molto limitata per quanto riguarda la prevenzione di abusi e di discriminazioni. Inoltre, sono organi del Governo ed in quanto tali, non sono organismi indipendenti. Infine, non hanno alcun mandato specifico né potere sanzionatorio per combattere la discriminazione, gli abusi di discriminazione intersettoriale e la tortura».

Particolarmente significativo, infine, quanto è scritto nel capitolo successivo, dedicato alla Legislazione completa contro la discriminazione: «Sebbene il principio di non discriminazione sia contenuto in numerose fonti normative, queste rimangono relative a categorie separate. Per quanto riguarda le discriminazioni multiple e le discriminazioni intersezionali, nell’attuale sistema giuridico, l’applicazione del diritto antidiscriminatorio avviene ancora per categorie separate, senza alcun riferimento ai diversi motivi di discriminazione o al riconoscimento di identità multiple (nel nostro caso, ad esempio, genere e disabilità, etnia e disabilità, orientamento sessuale e disabilità, ecc). Per la discriminazione basata sulla disabilità, esiste la Legge n. 67/2006 (Misure per la tutela giuridica delle persone con disabilità vittime di discriminazione), ma al momento non esistono meccanismi per raccogliere dati sui fenomeni e monitorare l’attuazione della stessa legge n. 67/2006. Inoltre, la legge anti-discriminazione 67/06 non fornisce dettagli sulla sua attuazione pratica, impedendo così ai cittadini con disabilità di intraprendere azioni legali a livello individuale o collettivo sulla base di tale legge in caso di discriminazione diretta o indiretta, multipla e intersezionale».

Ogni capitolo del rapporto è seguito da una o più raccomandazioni e questi sono i temi via via trattati: Il concetto di accomodamento ragionevolePari diritto al godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturaliSalute (Pandemia Sars-Covid 19; Salute e diritti sessuali e riproduttivi delle donne e delle ragazze con disabilità; Bambini con disabilità) – Istruzione (Bambini con disabilità) – PovertàOccupazionePolitiche di genere (Piano nazionale per la parità di genere; Politiche per la famiglia; Violenze, statistiche, vittimizzazione secondaria). (S.B.) 

Ricordiamo ancora il link al quale è presente il testo integrale (in italiano) del rapporto presentato dal FID. Per ogni ulteriore informazione: fid.presidenza@gmail.com.

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