Sulla semplificazione degli accertamenti di invalidità civile e handicap

Un Decreto Legge del 2020 aveva introdotto la possibilità che le Commissioni Mediche preposte all’accertamento degli stati di invalidità civile e di handicap potessero definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare l’interessato a visita diretta. Questo a condizione che la stessa documentazione allegata consentisse una valutazione obiettiva, come viene ora precisato dettagliatamente in un recente Messaggio prodotto dall’INPS

Commissione medica di accertamento invalidità

Una Commissione Medico-Legale di accertamento dell’invalidità

Il recente Messaggio n. 1060 prodotto dall’INPS il 17 marzo scorso (Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap. Servizio di allegazione documentazione sanitaria ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) riepiloga le modalità operative vigenti e le attività che l’Istituto sta realizzando per implementare il servizio di presentazione della documentazione sanitaria finalizzata alla valutazione degli stati di invalidità civile e di handicap.

A tal proposito va ricordato che l’articolo 29-ter del Decreto Legge 76/20 (convertito con modificazioni nella Legge 120/20) ha introdotto la possibilità che le Commissioni Mediche preposte all’accertamento sanitario possano definire i verbali sulla base della sola documentazione prodotta dal richiedente, senza la necessità di chiamare l’interessato a visita diretta, a condizione che la stessa documentazione allegata consenta una valutazione obiettiva.

Questa la precisazione fornita dall’INPS nel Messaggio n. 1060: «La valutazione agli atti deve essere incentivata e operata tutte le volte in cui la documentazione allegata dall’istante consenta una valutazione obiettiva. La valutazione obiettiva sulla base dei documenti non è possibile solo allorquando i documenti non sono sufficienti per redigere il verbale. Qualora i documenti forniti non dovessero consentire alla commissione di definire un chiaro quadro clinico invalidante, la commissione medica di accertamento convocherà la persona a visita diretta». (AIPD-Associazione Italiana Persone Down)

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