Accessibilità informatica e grandi aziende: rinviate le verifiche e le sanzioni?

Se approvato, infatti, un emendamento presentato in questi giorni, in sede di conversione del Decreto Legge 51/23 (“Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”), rinvierebbe di due anni il monitoraggio e le eventuali sanzioni previste per l’inaccessibilità da parte «dei soggetti privati che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro», come recita la “Legge Stanca” del 2004

Accessibilità informaticaLa Legge 4/04 (Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nota anche come “Legge Stanca” e che ha segnato un reale punto di svolta nel nostro Paese sul tema dell’accessibilità informatica, riguardava innanzitutto i soggetti della Pubblica Amministrazione, ma non solo. All’articolo 3, comma 1 bis, infatti, si legge che «la presente legge si applica altresì ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1 [Pubblica Amministrazione, N.d.R.], che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro». Non solo quindi ai soggetti pubblici, m anche ai soggetti privati, nei termini indicati dal comma appena citato.
Due articoli successivi (3 quinquies, comma 2 e 9, comma 1 bis) stabiliscono poi, per tali soggetti, che in caso di esito insoddisfacente del monitoraggio sull’accessibilità, vanno predisposte misure correttive e sanzioni da parte dell’AgID (Agenzia Italia Digitale), «fermo restando il diritto del soggetto discriminato di agire ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67 [“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, N.d.R.]».

Ebbene, in questi giorni è in fase di discussione alla Camera la conversione in Legge del Decreto Legge 51/23 (Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale) e tra le varie proposte emendative presentate ve n’è una (10.01) che recita: «Le disposizioni di cui all’articolo 3-quinquies e all’articolo 9, comma 1bis, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si applicano ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1bis, della medesima legge, a decorrere dal 28 giugno 2025 [grassetto nostro, N.d.R.]».
Cosa significa in sostanza? Che se quell’emendamento verrà approvato, gli obblighi di accessibilità per i soggetti privati, nei termini stabiliti dalla Legge 4/04, verranno mantenuti, ma il monitoraggio e le eventuali sanzioni verranno procrastinati di due anni, fino al 28 giugno 2025 appunto. In altre parole, quei soggetti saranno comunque obbligati a fornirsi di prodotti conformi alle norme di accessibilità, ma ancora per due anni non vi sarà alcun controllo, né potranno essere segnalate con successo eventuali infrazioni delle norme.
Un emendamento, quindi, che sostanzialmente rinvia di due anni gli obblighi di accessibilità informatica da parte dei grandi soggetti privati. (S.B.)

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