Il problema dell’assistenza igienica e il caso della Sicilia

«Un lavoro umile e gravoso, come quello dell’assistenza igienica agli alunni con disabilità, non è affatto una forma di umiliazione o di degrado, ma un importante atto di collaborazione all’inclusione scolastica, prevista e regolata dal Contratto Collettivo Nazionale»: così Salvatore Nocera replica ai Sindacati Scuola siciliani, secondo i quali non si possono obbligare i collaboratori scolastici a svolgere quelle mansioni. Un richiamo quanto meno opportuno alle leggi e al vero spirito sindacale, sullo sfondo di situazioni – come a Palermo – dove quei servizi non sono ancora stati garantiti

Alunno con disabilitàAvevamo letto nel luglio scorso in «OrizzonteScuola.it» della vicenda riguardante la ribellione dei Sindacati Scuola siciliani aderenti a CGIL, CISL, UIL e SNALS, alla comunicazione del direttore scolastico regionale Maria Luisa Altomonte che, in applicazione della Legge 107/15 (articolo 1, comma 181, lettera C, punto 8 della cosiddetta “Riforma sulla Buona Scuola”), aveva dichiarato che sarebbero stati effettuati corsi di aggiornamento obbligatori per collaboratori e collaboratrici scolastiche, ai fini dell’assistenza igienica agli alunni con gravi disabilità. Una vicenda a mio parere incredibile, se non addirittura vergognosa, che credo meriti un’ampia ricognizione, anche dal punto di vista “storico” della questione.

In Italia il problema assai controverso dell’assistenza igienica agli alunni con grave disabilità è stato risolto con il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del 2003, confermato da quello del 2007 (articoli 47, 48 e Tabella A), oltreché dai successivi CCNL, secondo cui tutti i collaboratori e collaboratrici scolastiche hanno l’obbligo di accompagnare gli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e viceversa e dentro i locali della scuola stessa. Per l’assistenza igienica, invece, occorre un incarico del Dirigente Scolastico, trattandosi di attività specialistica.
In Sicilia, tuttavia, la questione è ancora più complicata. Qui infatti, in forza dell’autonomia regionale, è stata emanata la Legge Regionale 15/04, la quale stabilisce che l’assistenza igienica sia a carico dei Comuni per la scuola di base e delle Province per la scuola superiore, senza eccezione alcuna.
La cosa è stata talmente innovativa, da portare all’emanazione della Circolare n. 3 del 27 marzo 2005, nella quale si ribadiva questa singolare innovativa soluzione, precisando però alla fine – e in ciò attenuando il rigore della stessa Legge Regionale – che i Dirigenti Scolastici, prima di richiedere agli Enti Locali l’assegnazione di personale ad hoc, debbano fornire una dichiarazione agli stessi circa la presenza di collaboratori «formati e disponibili». Il termine «disponibili», per altro, è, come sempre, abbastanza equivoco, non chiarendo se si tratti di una disponibilità oggettiva, dovuta alla presenza di tale personale nella scuola o soggettiva, nel senso della volontà o meno del personale di svolgere tali mansioni.
Per questo motivo, dunque, anche in Sicilia si è stipulata un’Intesa, il 23 giugno 2005, tra la Regione Siciliana, le componenti regionali di ANCI (Comuni) e UPI (Province), i Sindacati, il Forum del Terzo Settore e il Coordinamento delle Associazioni Regionali di Persone con Disabilità e Loro Familiari, ove si ribadisce il carattere suppletivo di ricorso agli Enti Locali, poiché si riconosce preliminarmente l’applicazione del citato Contratto Collettivo del 2003, che pone appunto a carico dei collaboratori scolastici e delle collaboratrici l’obbligo di svolgere l’assistenza scolastica, insieme a quello di frequentare un apposito corso di aggiornamento di circa quaranta ore, previo incarico del Dirigente Scolastico, che in tal senso deve assegnar loro un contributo economico di circa 1.000 euro annui. Solo dopo avere constatato l’indisponibilità del personale ausiliario della scuola (indisponibilità non soggettiva – voglio o non voglio farlo – ma oggettiva, ovvero la mancanza di personale aggiornato), allora ci si può rivolgere ai Comuni per chiedere l’assegnazione di personale per l’assistenza igienica. Anzi, si prevede la possibilità di stipulare convenzioni fra Scuole ed Enti Locali, in modo tale che questi ultimi provvedano a dare alle Scuole stesse un assegno ad personam di circa 750 euro.

Già da tempo, però, i corsi avrebbero dovuto essersi svolti e comunque, ogni Dirigente Scolastico, una volta saputo all’atto dell’iscrizione (gennaio o febbraio) che un alunno con disabilità necessita di assistenza igienica, dovrebbe immediatamente porre in essere le procedure con l’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale, per l’avvio di un corso di aggiornamento al quale partecipino un collaboratore e una collaboratrice scolastica (per il rispetto del genere degli alunni). Dovrebbe quindi dare l’incarico ai due prescelti – sulla base di un’assemblea sindacale – di svolgere tale attività al termine del corso, con il corrispettivo diritto al compenso che, dopo la sequenza sindacale del 2006-2009, è divenuto pensionabile.
A questo punto, qualora i collaboratori prescelti si rifiutino di svolgere il corso o nessun collaboratore accetti l’incarico, credo che il Dirigente – il quale ha l’obbligo del risultato di qualità di funzionamento della scuola – debba riformulare l’ordine di servizio con diffida, pena il deferimento  per sanzione disciplinare. Ove poi i collaboratori designati propongano ricorso al Tribunale del Lavoro, quest’ultimo, a mio avviso, non potrebbe fare altro che constatare la violazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da parte loro e conseguentemente convalidare il provvedimento disciplinare.
A tutto ciò si aggiunga inoltre la recente Sentenza n. 22786/16, depositata il 30 maggio scorso dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione – della quale ci siamo già occupati su queste stesse pagine – che ha condannato al risarcimento dei danni, per «rifiuto di doveri di ufficio», due collaboratrici scolastiche rifiutatesi di prestare assistenza igienica a una bimba con disabilità complessa che, a seguito di ciò, aveva riportato un’infiammazione ed escoriazioni.

Ebbene, come dicevamo all’inizio, i Sindacati Scuola siciliani ritengono che non si possano obbligare i collaboratori scolastici a svolgere quelle attività, espressamente previste dal CCNL, sottoscritto dai Sindacati Nazionali, e che in ogni caso quaranta ore di aggiornamento obbligatorio siano insufficienti a svolgere un tale delicato compito.
Innanzitutto – e a meno di autoproclamare l’autonomia regionale anche in campo di contrattazione collettiva! – prima di sbandierare ai quattro venti che la norma legislativa sopracitata non è per loro vincolante, benché sia stata sottoscritta dai Sindacati Nazionali, quelle organizzazioni dovrebbero chiedersi come mai non abbiano reagito alla norma che ha letteralmente “regalato” il titolo di specializzazione per il sostegno a docenti soprannumerari che hanno svolto “corsetti di riqualificazione”, consistenti solo in qualche decina di ore di aggiornamento.
Ma al di là di questo, in tutta Italia – tranne che in qualche Regione del Sud, tra le quali primeggia la Sicilia, che dovrebbe invece vergognarsene! – i Sindacati locali hanno dato esecuzione al Contratto Collettivo nazionale senza problemi, mostrando anzi di essere dei validi collaboratori per un’inclusione scolastica di qualità. Ma come possono giustificare il loro comportamento questi miei conterranei siciliani che non vogliono svolgere un lavoro espressamente previsto dal loro contratto, di fronte alle migliaia di loro colleghi che invece assistono con premura e dedizione gli alunni con gravi disabilità?
Il mio augurio è dunque che i Sindacati Nazionali intervengano su queste loro strutture regionali e locali, per far comprendere che un lavoro umile e gravoso, come quello dell’assistenza igienica, non è affatto una forma di umiliazione o di degrado, ma un importante atto di collaborazione all’inclusione scolastica, prevista e regolata dal Contratto Collettivo Nazionale.
D’altra parte, sarebbe ben grave, ad esempio, che gli infermieri di un ospedale si rifiutassero di prestare assistenza igienica ai malati non autosufficienti, non ritenendosi obbligati a svolgere prestazioni previste espressamente dal loro contratto. E sarebbe altrettanto grave che un docente curricolare si rifiutasse di svolgere lezione fino a quando l’alunno con disabilità non venisse portato nella cosiddetta “aula di sostegno”, per svolgere con comodità e serenità la sua lezione agli altri alunni…

Oltre quindi a porgere la mia solidarietà al Direttore Scolastico Regionale della Sicilia – che da funzionario di uno Stato di Diritto, sta facendo semplicemente il proprio dovere nel fare rispettare una Legge, esempio che  pure i Sindacati Scuola siciliani dovrebbero seguire – torno ad augurarmi in conclusione, per la serietà che personalmente ho sempre ammirato in molti dirigenti nazionali dei Sindacati Scuola, che essi vogliano intervenire per svolgere una “lezione sindacale” ai loro iscritti miei conterranei. Potrebbe essere infatti un bel corso di aggiornamento non obbligatorio, ma fondato sul vero significato dello spirito sindacale confederale, personalmente vissuto da chi scrive, quando era docente con disabilità.

In realtà, dopo la stesura di queste riflessioni da parte di Salvatore Nocera, ci è giunta notizia che è stato concesso il rinvio di un anno dell’applicazione in Sicilia del Contratto Collettivo Nazionale, per evitare, a quanto sembra, che circa duemila lavoratori restassero di colpo senza occupazione… Cosicché nel frattempo, come abbiamo segnalato proprio in questi giorni, l’ANFFAS di Palermo (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) si trova costretta a denunciare che nelle scuole del capoluogo siciliano, ove è iniziata l’attività didattica, «non sono stati garantiti i servizi di assistenza igienico-personale»… E questo è quanto.

Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) della quale è stato vicepresidente nazionale e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

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