La nuova interpretazione data dagli Enti Pubblici del Friuli Venezia Giulia – tra cui il Comune di Trieste in testa – sull’assoggettamento delle Borse Lavoro a redditi assimilati al lavoro dipendente, sta creando innumerevoli difficoltà applicative in tutta la Regione.
Il tutto nasce dall’interpello fatto all’Agenzia Regionale delle Entrate sulla corretta applicazione fiscale delle Borse Lavoro, sul quale, in verità, l’Agenzia stessa non ha fornito un’autonoma interpretazione, ma si è rifatta a un interpello simile presentato alla Direzione Generale dalla Cassa delle Ammende, che aveva però caratteristiche completamente diverse.
Va detto, infatti, che la normativa sugli interpelli ha valore di soluzione interpretativa solo per casi analoghi prospettati da più contribuenti, mentre nel caso in questione i presupposti sono completamente differenti, in quanto il soggetto erogatore del sussidio è un Ente Pubblico e la natura prettamente di carattere assistenziale.
Le Borse Lavoro in questione (anche se il termine stesso è da più parti considerato improprio) vengono erogate nell’ambito del sistema di protezione sociale previsto dall’articolo 14-ter della Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia 41/96 e dall’articolo 36 della Legge Regionale 18/05, nel quadro della più ampia normativa dell’inserimento lavorativo mirato (Legge Nazionale 68/99). Esse sono considerate a tutti gli effetti di natura assistenziale; infatti, l’utente beneficiario – pur svolgendo un’attività lavorativa di “carattere terapeutico” – non intrattiene con l’azienda in cui è impiegato alcun rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che, ai sensi dell’articolo 34 del DPR 601/73, tali sussidi sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi, a condizione che l’erogazione sia effettuata dallo Stato o da altri Enti Pubblici e che la natura sia assistenziale.
In assenza di una specifica normativa fiscale sulle Borse Lavoro, questa interpretazione è così applicata in Italia ormai da diversi anni e non si capisce come mai in Friuli Venezia Giulia ci si debba comportare diversamente.
Sull’argomento, a livello regionale, si sono sprecate innumerevoli ore di discussione a tutti i livelli – tecnico e politico – senza che nessuno si preoccupasse di come venissero trattati gli stessi argomenti in altre Regioni, come nel Veneto, in Liguria, in Emilia Romagna, nel Lazio e altre ancora, ove le Borse Lavoro non sono mai state considerate tassabili, se non nei casi non assimilabili rispetto alla normativa in vigore.
La Regione Marche ha addirittura emesso recentemente uno specifico provvedimento sull’argomento Borse Lavoro, chiarendo definitivamente la non assogettabilità di tali interventi a redditi da lavoro dipendente.
Resta quindi da chiedersi se tanto zelo derivi solo da una “fuga in avanti” degli amministratori friulani, per paura di incorrere in possibili sanzioni per un’errata applicazione delle normative fiscali. E tuttavia, nelle more applicative, non si sono considerati tutti gli altri aspetti che tale interpretazione comporterebbe se essa diventasse definitiva.
Molte persone disabili, infatti, sarebbero costrette a rinunciare a questo tipo di intervento, in quanto incompatibile con altre forme di benefìci fiscali. I genitori, ad esempio, potrebbero perdere l’assegno per i figli a carico, la reversibilità pensionistica ai superstiti e si potrebbe anche arrivare alla revisione degli Indici ISEE [Indice Situazione Economica Equivalente, N.d.R.] e ad altre situazioni ancora.
Il Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down ha quindi avviato contatti con il Ministero competente, per chiarire definitivamente la questione, coinvolgendo anche il parlamentare pordenonese Manlio Contento, già sottosegretario alle Finanze, affinché si possa giungere rapidamente ad una soluzione dell’annosa questione.
*Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down. Sergio Silvestre ne è il coordinatore nazionale.