Bene quella Sentenza sulla scuola, ma con distinguo

Con una recente Sentenza, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso collettivo di numerose famiglie di alunni con disabilità, che avevano lamentato la mancata assegnazione del massimo delle ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ai propri figli. E tuttavia, pur inserendosi nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata, il provvedimento presenta anche alcuni punti che lasciano perplessi. Vediamo quali

Insegnante di sostegno con una piccola alunnaCon la Sentenza Breve n. 5913/14, depositata il 4 giugno scorso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha accolto il ricorso collettivo di numerose famiglie di alunni con disabilità, che avevano lamentato la mancata assegnazione del massimo delle ore di sostegno e di assistenza per l’autonomia e la comunicazione ai propri figli.
Il provvedimento ribadisce il prevalente orientamento giurisprudenziale, nel senso di assegnare il massimo delle ore di sostegno (una cattedra completa) e di quelle di assistenza per l’autonomia e la comunicazione (nella misura richiesta) agli alunni certificati con disabilità grave, come da articolo 3, comma 3 della Legge 104/92, la cui documentazione sanitaria e scolastica dimostri la necessità del rapporto di 1 a 1, sia per il sostegno che per l’assistenza.
Il TAR del Lazio, inoltre, distingue tra natura giuridica e compiti degli insegnanti per il sostegno e dell’assistenza per l’autonomia e la comunicazione, negando poi, in via di principio, che si debba assegnare il massimo delle ore senza la dovuta documentazione.
E ancora, viene pure negato – sempre in via di principio – che l’esito delle Sentenze debba automaticamente riguardare anche gli anni successivi.
Infine, niente risarcimento dei danni pecuniari se non documentato e compensazione delle spese [quando cioè tutte le spese processuali restano a carico delle parti, N.d.R.].

Come detto, questa Sentenza è nel solco di una consolidata giurisprudenza e anche per questo sembra assai strano che il TAR del Lazio abbia deciso nel senso della compensazione delle spese, in quanto il numero di decisioni favorevoli alle famiglie è ormai tale che il comportamento omissivo dell’Amministrazione Scolastica e dei Comuni sembrerebbe potersi addirittura inquadrare in quello di “lite temeraria [in giurisprudenza si parla di “lite temeraria” quando si agisce (o si resiste) in giudizio con malafede e colpa grave, ossia con consapevolezza del proprio torto o con intenti dilatori o defatiga tori, N.d.R.].

È invece assai interessante che sia stata rimarcata la differenza di ruoli tra sostegno e assistenza per l’autonomia e ancor più l’avere distinto tra assistenza per l’autonomia e la comunicazione come «supporto organizzativo all’inclusione scolastica» (articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98) e «servizi sociali integrati», anch’essi a carico dei Comuni, cui però i cittadini possono accedere con una contribuzione economica graduata sulla base dell’ISEE [Indicatore della Situazione Economica Equivalente, N.d.R.].
La Sentenza chiarisce infatti che il «supporto organizzativo all’inclusione scolastica» è espressione del diritto allo studio, ai sensi dell’articolo 34 della Costituzione e, per gli alunni con disabilità, è strumento di uguaglianza e non discriminazione, garantita ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2 della Costituzione stessa e degli articoli 3 e 24 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09.
Se ne deduce, pertanto, che tale servizio dev’essere fornito gratuitamente dagli Enti Locali – il Comune per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, la Provincia per la scuola superiore -, poiché se dovesse essere pagato, sia pure sulla base dell’ISEE, si verrebbe a creare una discriminazione ai danni degli alunni con disabilità, censurabile ai sensi della Legge 67/06 [“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”, N.d.R.], in forza della quale le famiglie potrebbero chiedere non solo la cessazione della discriminazione, ma anche il risarcimento dei danni non patrimoniali.
A proposito poi di questi ultimi, lascia certamente perplessi anche la circostanza che il TAR del Lazio non abbia pronunciato la condanna al risarcimento di essi, per il ritardo nell’accoglienza delle richieste documentate del massimo delle ore di sostegno e di assistenza.
Infatti, anche qui c’è una giurisprudenza consolidata che si è ormai orientata a stabilire il risarcimento dei danni non patrimoniali, relativi alla sofferenza subita dall’alunno, per non avere avuto tutte le ore richieste e documentate, in misura di circa 1.000 euro per ogni mese di ritardo; nella fattispecie, essendo stata notificato il ricorso nel mese di marzo, il TAR avrebbe potuto tranquillamente condannare a risarcire il danno per gli ultimi due mesi di scuola, senza bisogno di provare l’esistenza di tale danno, trattandosi di lesione di un diritto costituzionalmente garantito (a meno che, naturalmente, non siano state proprio le famiglie a non richiedere questo risarcimento).

Infine, è il caso di richiamare l’attenzione sulla circostanza che la Sentenza nega l’automatismo di applicazione anche agli anni scolastici successivi.
Su questo punto, va osservato che la giurisprudenza è effettivamente ondivaga. L’orientamento prevalente sembrerebbe comunque indicare che le decisioni dovessero valere anche per gli anni successivi, quando ciò venga richiesto nel ricorso e dimostrando che non vi possono essere miglioramenti di tipo sanitario, tali da giustificare una riduzione del numero delle ore assegnate negli anni successivi alla Sentenza.
È quindi importante che all’atto del ricorso ciò venga evidenziato o che venga evidenziato nel Gruppo di Lavoro Handicap Operativo (GLHO), al momento del rinnovo della richiesta del sostegno tramite il PEI (Piano Educativo Individualizzato), per ciascuno degli anni successivi.

Già vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è l’ampio riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.

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