A proposito di nuovo ISEE (in Italia e nel Lazio)

«Siamo proprio certi – scrive Guido Trinchieri – che sia lo strumento dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il più idoneo a regolare con equità i costi connessi a servizi destinati alle persone con grave disabilità?». «E molti dubbi – aggiunge poi, soffermandosi sulle specificità della Regione Lazio – vi sono anche sull’applicazione dello strumento stesso da parte delle Regioni e dei Comuni»

Mano che scrive e calcola. Sotto c'è la scritta: "NUOVO ISEE"Il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 159/13, che due anni fa ha modificato l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è stato oggetto del ricorso di famiglie e associazioni di disabili. In tal senso, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha emanato nel febbraio di quest’anno tre Sentenze (2454/15, 2458/15 e 2459/15) le quali, contrariamente a quanto previsto dal richiamato Decreto, hanno sancito che non costituiscono reddito gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio alle persone con disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS, come pure le misure economiche di contrasto alla povertà, gli indennizzi da danno biologico invalidante o gli assegni mensili da indennizzo (come da Legge 210/92 e da Legge 229/05).
Le Sentenze del TAR del Lazio hanno anche censurato la scelta per la quale le detrazioni previste all’articolo 4, comma 4, lettera d), nn. 1), 2) e 3) sono incrementate solo per i minorenni; non si comprende, infatti, per quale ragione il Legislatore abbia ritenuto che al compimento della maggiore età, una persona con disabilità debba automaticamente sostenere minori spese correlate al suo stato. Soprattutto se si guarda alle persone con disabilità fisico/intellettiva grave, infatti, è vero proprio l’esatto contrario.
Dal canto suo, il Consiglio di Stato, al quale il Governo ha presentato ricorso, non ha concesso la sospensiva delle Sentenze del TAR, riservandosi, il 3 dicembre prossimo, di entrare nel merito. Attualmente quelle Sentenze del TAR – esecutive su tutto il territorio nazionale – sono ignorate dall’INPS.

Durante un question time in Parlamento, relativo al nuovo ISEE, il Presidente del Consiglio ha azzardato la dichiarazione che il nuovo ISEE «non ha arrecato alcun aggravio alle persone con disabilità», e che le Associazioni dei disabili «sono soddisfatte della nuova normativa», non facendo quindi menzione delle succitate Sentenze del TAR e del contenzioso che ne è derivato.
Gli aspetti censurati dal TAR stigmatizzano una marchiana lesione dei diritti costituzionali delle persone con disabilità, avendo quelle previdenze non un carattere meramente risarcitorio, ma, per la disabilità non legata alla senescenza, il valore costituzionale di interventi tesi a rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone con disabilità di fruire di pari opportunità rispetto al resto dei cittadini della Repubblica (articolo 3 della Costituzione).

Non basta! I meccanismi del nuovo ISEE sono all’origine di evidenti ulteriori ingiustizie! Se infatti per un anziano è accettabile che nel calcolo dell’ISEE si tenga conto dei depositi bancari – spesso creati proprio per affrontare problemi connessi all’eventuale perdita della autosufficienza – la stessa cosa è profondamente ingiusta per quegli adulti che, a causa della disabilità, non hanno mai potuto produrre un reddito, e quindi, eventuali depositi dei quali fossero titolari evidentemente non appartengono a loro, ma alla famiglia che se ne prende cura, preoccupata di preparare per loro un dignitoso “dopo di noi” di cui lo Stato non si fa carico.
Uomo con disabilità davanti a una finestra con grataA quanto sopra si aggiunge il paradosso di persone con disabilità che hanno perduto uno dei genitori del quale percepiscono reversibilità spesso modestissime, sufficienti però ad incrementare l’ISEE, in modo tale da obbligarli a compartecipare alle spese dei servizi a loro destinati (ad esempio le rette per la frequenza di Centri Diurni). Questo concetto, logico in astratto, non tiene conto che il genitore deceduto è, detto brutalmente, “forza lavoro” indispensabile per la cura e l’assistenza della persona con disabilità, che proprio in quel momento avrebbe bisogno di risorse aggiuntive per la sua assistenza; verrà invece gravata di quote di compartecipazione alla spesa! Cosicché il genitore superstite dovrà spesso scegliere di ricoverare il figlio a spese dello Stato.
Da queste situazioni si esce solo considerando nel calcolo dell’ISEE i redditi in relazione ai bisogni assistenziali della persona con disabilità.

Il Presidente del Consiglio ha per altro correttamente specificato che l’ISEE è un Indicatore della Situazione Economica e che spetta ai vari Enti gestori individuare le soglie di esenzione a seconda dei soggetti interessati e dei servizi o prestazioni socioassistenziali che debbono essere erogati.
È perciò lecito domandarsi: siamo proprio certi che sia questo lo strumento più idoneo per regolare con equità i costi connessi a servizi destinati alle persone con grave disabilità? La disabilità che non consente di lavorare e che richiede assistenza costante? Siamo proprio convinti che siano questi gli strumenti adatti per dare attuazione all’articolo 38 della Costituzione, ove si recita che «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale»?

L’ISEE è stato modificato per meglio parametrare – rispetto alla loro situazione economica – il contributo dello Stato alle famiglie, per servizi essenziali come asili nido, mense, tasse universitarie, assegni di maternità, assegni familiari, servizi per la terza età, interventi economici per l’integrazione del reddito ecc., nel rispetto di un principio di equità fondamentale in un sistema democratico. Invece, nella sua applicazione per i servizi destinati a persone adulte con disabilità grave, con problemi fisico/intellettivi, che non consentono loro di essere indipendenti né in alcun modo produttivi, il sistema si trasforma in strumento di vessazione, lesivo di loro diritti fondamentali.
Se i dati statistici ai quali il Presidente del Consiglio ha attinto – per sostenere che con il nuovo ISEE la situazione delle persone con disabilità è migliorata – venissero disaggregati, intercettando le situazioni delle quali abbiamo parlato, avrebbe avuto evidenza dell’esatto contrario.
Poteva essergli utile anche parlare con genitori anziani che assistono figli gravemente disabili.

Ombra di uomo in carrozzina su sfondo biancoLa situazione nel Lazio
Da quanto finora discusso, è in parte emersa una critica allo “strumento”; questioni quindi, a rigore, non di competenza regionale; e tuttavia non sono meno rilevanti i dubbi suscitati dall’applicazione dello strumento stesso da parte della Regione e dei Comuni.
Parlando ad esempio della Regione Lazio, la prima domanda che la nostra Consulta Regionale per i Problemi della Disabilità e dell’Handicap pone al presidente Nicola Zingaretti e all’assessore alle Politiche Sociali Rita Visini è: «Siete certi che l’applicazione dell’ISEE, di questo ISEE, sia la modalità più adatta per garantire ai disabili gravi fisici/intellettivi inabili al lavoro il rispetto dei loro diritti, in particolare quelli previsti dagli articoli 3 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana?».

Attualmente sono in vigore per la Regione Lazio la Delibera di Giunta regionale (DGR) 98/07 e successive modifiche, riguardante la rimodulazione delle diarie giornaliere nelle RSA [Residenze Sanitarie Assistenziali, N.d.R.] e la DGR 380/10, relativa alla partecipazione dell’utente alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale (i centri definiti dall’articolo 26, Prestazioni di riabilitazione, della Legge 833/78, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. ex art. 26).
In ambedue quelle Delibere è prevista la compartecipazione dei Comuni al pagamento delle rette, tramite finanziamenti regionali, se l’indicatore ISEE non supera i 13.000 euro, lasciando a disposizione dell’utente una quota pari alla pensione sociale.
Le rette nei due tipi di strutture sono state poi ulteriormente modificate. Per le RSA, infatti, tramite il Decreto del Commissario ad Acta n. U00101 del 9 aprile 2013, che ha fissato le tariffe per la riabilitazione intensiva a 220,30 euro giornalieri a totale carico del Sistema Sanitario Regionale; per il mantenimento di tipo “A” a 118,40 euro giornalieri, da dividersi per il 50% a carico del Servizio Sanitario Regionale e per l’altra metà a carico dell’utente; per il mantenimento, infine, di tipo “B”, a 98,40 euro giornalieri, da divedersi anch’essi per il 50% a carico del Sistema Sanitario Regionale e per il 50% a carico dell’utente. Si fa notare che il mantenimento “A” si riferisce a pazienti con patologie più gravi, dove il carico sanitario si suppone debba essere maggiore e quindi maggiore la quota sanitaria di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.
In fase di definizione delle tariffe vengono istituiti gruppi di lavoro ai quali sono chiamati solo le Associazioni di categoria rappresentanti delle strutture erogatrici (ARIS-Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari, FOAI-Federazione degli Organismi per l’Assistenza alle Persone Disabili, AIOP-Associazione Italiana Ospedalità Privata), mentre non vengono convocate né la Consulta Regionale dell’Handicap, né altre organizzazioni di persone con disabilità, che rappresentano gli utenti, i quali pure sono chiamati a contribuire con il 50% della retta (cosiddetta “quota sociale”), che per le RSA attualmente è pari a 59,20 euro giornalieri (mensili 1.776 euro).

Persona in carrozzina in ombra, nel locale di un ospedalePer quanto poi riguarda i citati centri derivanti dall’articolo 26 della Legge 833/78 – frequentati per lo più da persone con disabilità intellettiva e relazionale – il Decreto del Commissario ad Acta n. 95 del 2009 ha fissato una retta a carico dell’utente in regime residenziale di 35,64 euro giornalieri (30% della retta totale) e di 18,73 per il regime semiresidenziale.
Per i Centri Semiresidenziali, invece, la Regione Lazio, con la Legge Regionale 9/10, ha stabilito che la contribuzione si dovesse richiedere solo in presenza di un ISEE superiore alla soglia di 13.000 euro, in considerazione delle spese necessarie al mantenimento degli utenti e alla loro assistenza nel tempo che non usufruiscono del centro. La norma però è stata disattesa dagli Uffici e dai Comuni, che chiedono una compartecipazione progressiva che diventa totale, in presenza di un ISEE uguale o superiore a 13.000 euro.
Con la Delibera di Giunta Regionale 933/14, infine, la Regione Lazio ha disposto che dopo un anno di sperimentazione del DPCM 159/13 (il 31 dicembre 2015), la Giunta stessa provvederà ad adottare nuovi criteri e nuove modalità per la compartecipazione dell’utenza, sia per le RSA che per le strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale, nonché la soglia della situazione economica equivalente (ISEE) per la compartecipazione.
Anche con l’ultima Circolare n. 44324 del 27 gennaio 2015, inviata dall’Assessorato alle Politiche Sociali ai Comuni si ribadisce quanto sopra.
Come Consulta Regionale per i Problemi della Disabilità e dell’Handicap (organismo previsto dallo Statuto Regionale, istituito con la Legge Regionale 36/03 e che rappresenta le Associazioni di persone con disabilità del Lazio), chiediamo quindi di essere auditi con urgenza dalle Commissioni Consiliari competenti (Bilancio e Salute) e dagli Uffici dell’Assessorato Servizi Sociali e Sanità, dichiarando la nostra disponibilità a contribuire alla stesura dei nuovi regolamenti.

Alcune proposte
1) Le persone che
, per la gravità del loro handicap, sono da sempre inabili al lavoro devono prioritariamente usufruire di una presa in carico totale, che per la compartecipazione alla spesa deve tener conto, nel caso vivano in famiglia, della somma di tutti i bisogni assistenziali.
2) L’attuale sistema, che prevede la compartecipazione a carico dell’utente al costo dei servizi a partire da un ISEE di circa 4.000 euro, fino alla copertura completa per un ISEE che superi i 13.000 euro, va ricondotto a quanto previsto dalla Legge Regionale 9/10, che aveva stabilito come la contribuzione andasse richiesta solo in presenza di un ISEE superiore alla soglia di 13.000 euro.
3) La soglia di 13.000 euro, in considerazione dell’inflazione, ma soprattutto del nuovo ISEE, che ha introdotto nel calcolo redditi prima non considerati (come quello della prima casa), deve essere aggiornata. A partire poi dalla nuova soglia, la compartecipazione deve crescere in modo proporzionale all’aumento dell’ISEE. Un esempio: per un paziente ricoverato in RSA (mantenimento di tipo “A”), la quota di retta mensile ammonta, come si è detto, a 1.776 euro. La quota annuale da pagare è pari a 21.312 euro, ma se si aggiungono le spese a carico dell’assistito per lavanderia, podologo e medicinali non a carico del Servizio Sanitario Regionale, si arrivano a pagare circa 25.000 euro. Sarebbe pertanto opportuno elevare almeno a tale cifra la soglia di ISEE che dà diritto alla compartecipazione.
4) Coinvolgimento della nostra Consulta, secondo lo spirito e la lettera della citata Legge Regionale 36/03, attraverso audizioni, almeno biennali, da parte delle Commissioni Bilancio e Salute previste dalla legge richiamata. Nell’immediato, infine, coinvolgimento nella revisione e rimodulazione del DPCM 159/13, prevista dopo la sperimentazione di un anno.

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