Quanti altri sono i regolamenti comunali illegittimi?

Lo era certamente quello di Vimodrone (Milano), che riteneva sostanzialmente di dover dare fondo ai risparmi delle persone con disabilità, per pagare la retta della Residenza Sanitaria in cui esse risiedono. Infatti, con una Sentenza ritenuta molto importante dalla Federazione LEDHA, il TAR di Milano ne ha dichiarato l’illegittimità, annullandone varie parti importanti

Particolare di persona in carrozzinaPubblicato nel mese di marzo dello scorso anno dal Comune di Vimodrone (Milano), il Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale aveva previsto, secondo la LEDHA (la Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità, che costituisce la componente lombarda della FISH-Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), «criteri illegittimi per la compartecipazione alla spesa della retta delle RSD (Residenze Sanitarie per Persone con Disabilità)». Per questo, dunque, la Federazione – insieme all’ANFFAS Lombardia (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e all’ANFFAS Martesana – era ricorsa al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), che nel pieno dell’estate ne aveva accolto la richiesta, disponendo la sospensiva di quel Regolamento, come avevamo riferito a suo tempo.
Nei giorni scorsi è arrivata la Sentenza definitiva del TAR lombardo (n. 00697/17 del 23 marzo), che ha in sostanza dichiarato illegittimo dare fondo ai risparmi delle persone con disabilità, per pagare la retta della Residenza Sanitaria in cui esse risiedono. Fatto poi ulteriormente significativo, il Tribunale ha sancito che il Regolamento di quel del Comune, nel quale si stabilivano nuove modalità di compartecipazione alla spesa sociale, dovrà essere annullato in molte parti importanti.

«Avevamo presentato ricorso – spiega l’avvocato Laura Abet del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA – perché, a nostro avviso, il regolamento presentava molti aspetti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità. In esso, infatti, si chiedeva di evidenziare ulteriormente l’aspetto patrimoniale, già ovviamente considerato nel calcolo dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), con l’intento di aggredire i quasi sempre esigui patrimoni della persona con disabilità, oltre quanto stabilito dalla disciplina stessa dell’ISEE [DPCM 159/13, N.d.R.]. Ebbene, questo comportamento, tipico di molti Comuni, costituisce una violazione dei diritti e delle norme che disciplinano l’ISEE, oltre ad essere in netto contrasto con i princìpi della nostra Costituzione e della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/09».

«A sollecitare l’azione legale – si legge in una nota della LEDHA – era stato il tutore di una persona con disabilità residente a Vimodrone, che si era rivolto al nostro Centro Antidiscriminazione, dopo avere ricevuto una lettera con cui il Comune aveva ridefinito le modalità di compartecipazione della spesa della persona con disabilità. Il meccanismo previsto era semplice: a prescindere dal valore dell’ISEE, il cittadino doveva prima “consumare” tutto il proprio patrimonio immobiliare, “fino al valore di 5mila euro”, al di sotto del quale il Comune si sarebbe riservato di valutare l’ammissibilità della richiesta e quindi di integrare la retta. Il Giudice Amministrativo ha accolto il nostro ricorso, evidenziando che “la norma regolamentare è illegittima nella fissazione del limite dell’indigenza”, in quanto in contrasto con la Legge 328/00 e con la normativa ISEE».

Come già accennato, però, il TAR ha anche deciso di cancellare altri articoli di quel Regolamento, ciò che rende particolarmente importante questa Sentenza. «Ad esempio – sottolinea Abet – è stato cancellato anche l’articolo che prevedeva un limite massimo di 1.700 euro mensili di contributo alla retta a carico del Comune, in quanto avrebbe posto in condizione di svantaggio tutte le persone con disabilità che si fossero trovate a essere inserite in un servizio con un prezzo superiore a quello stesso limite. E ancora, è stata dichiarata illegittima la parte in cui il Comune avrebbe voluto imporre alla persona richiedente una struttura presso cui ricoverarsi, violando così la libertà di scelta. Infine, il TAR ha decretato che è illegittimo stabilire “che la disponibilità economica per soddisfare le c.d. esigenze vitali mensili della persona con disabilità, che quindi rimangano nella disponibilità della persona, non possano superare i 100 euro”».
«Siamo soddisfatti di questa Sentenza – commenta Marco Faini, componente del Comitato Tecnico dell’ANFFAS Lombardia – e tuttavia avremmo preferito che il Comune accogliesse le nostre osservazioni e collaborasse con noi fin dall’inizio, per stendere un regolamento rispettoso dei diritti delle persone con disabilità».

È per altro certo che casi analoghi a quello di Vimodrone si verificano anche in altri Comuni lombardi. «Per questo – sottolinea Alberto Fontana, presidente della LEDHA – è importante che le persone con disabilità, ma non solo, le quali si imbattano in situazioni analoghe, leggano attentamente quanto stabilito dai Comuni nei loro regolamenti e qualora ciò non bastasse, invitiamo tutti a rivolgersi alle Associazioni di tutela dei diritti del proprio territorio, a partire dalle nostre sedi territoriali di Como, Lodi, Monza, Pavia e Varese». (S.B.)

Per approfondire ulteriormente la questione, suggeriamo la consultazione dell’articolato parere legale su ISEE e Servizi Residenziali, prodotto da Laura Abet, avvocato del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi della LEDHA. Per informazioni: ufficiostampa@ledha.it (Ilaria Sesana).

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