Assistenza igienica a scuola: le norme continuano a parlare chiaro

«A quei rappresentanti sindacali che negano l’obbligo delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici a prestare l’assistenza igienica e personale agli alunni con disabilità, torno a ribadire – scrive Salvatore Nocera – che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola, sottoscritto dalle stesse Organizzazioni Sindacali e dal Ministero, prescrive invece chiaramente che le collaboratrici e i collaboratori scolastici non possano sottrarsi a tale obbligo e debbano frequentare il relativo corso di aggiornamento, necessario a svolgere quelle mansioni»

Alunna con disabilità in una classe di scuolaHo letto sulla testata «Orizzonte Scuola» dell’8 marzo scorso la replica di Antonello Lacchei, segretario nazionale del Sindacato UIL (Assistenza igienica alunni con disabilità, UIL: non spetta al Collaboratore Scolastico), a un mio recente articolo pubblicato anche da «Superando.it», oltre che dalla stessa «Orizzonte Scuola» (Assistenza igienica agli alunni con disabilità: le norme parlano chiaro), ove rispondevo a un gruppo di collaboratrici e collaboratori scolastici, sul tema dell’assistenza igienica e personale agli alunni con disabilità.
In quella replica, l’esponente della UIL – sostenendo la tesi dei propri iscritti che dicono no all’assistenza igienica agli alunni con disabilità – dichiara che il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) va «applicato e non interpretato» e comunque nega l’obbligo delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici a prestare l’assistenza igienica, affermando che tale compito spetti agli assistenti forniti dagli Enti Locali, di cui però non vi è traccia nello staesso Contratto Collettivo.
Io che sono un avvocato e non un sindacalista mi permetto sommessamente di sostenere che i Contratti, prima di applicarli, vanno correttamente interpretati e cercherò di dimostrarlo con i seguenti nove punti.

1) Articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007: «Compiti del Personale ATA [Ausiliario Tecnico Amministrativo, N.d.R.] – 1. I compiti del personale ATA sono costituiti: a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. 2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività».
Dunque, l’articolo 47 del Contratto Collettivo, al comma 1, lettera b), prevede che le collaboratrici e i collaboratori scolastici svolgano mansioni dipendenti da incarichi specifici che comportano assunzioni di particolare responsabilità. Il comma 2 precisa che tali incarichi vengano assegnati espressamente dal Dirigente Scolastico.

2) La Tabella A del Contratto Collettivo elenca le varie aree di mansioni, tra le quali l’Area A, che è quella più elementare e l’Area AS, immediatamente superiore, nella quale è espressamente prevista l’assistenza agli alunni con disabilità.

3) L’articolo 48 del Contratto Collettivo, al comma 1 lettera a), stabilisce che sia possibile passare da una mansione a quella superiore tramite concorso interno a spese dell’Amministrazione.

4) Le Organizzazioni Sindacali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, prima di applicare il Contratto Collettivo, lo hanno interpretato come segue: hanno concordato che le collaboratrici e i collaboratori scolastici che ricevono l’incarico dell’assistenza igienica e la cura dell’igiene personale agli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado, debbano frequentare un corso di aggiornamento di almeno 40 ore a spese dell’Amministrazione, al termine del quale essi passano dalla qualifica A quella AS e in forza di tale passaggio scatta per loro il diritto a un aumento retributivo che, in forza della sequenza negoziale del 2007, entra a far parte della parte pensionabile dello stipendio.

5) Questo è quanto avveniva anche prima del 2006, e comunque sicuramente a partire dal Contratto Collettivo del 2006.

6) Sino al 2017 le collaboratrici e i collaboratori scolastici erano liberi di frequentare il corso di aggiornamento, dal momento che i Contratti Collettivi stipulati prima di tale data prevedevano il diritto, ma non anche l’obbligo dell’aggiornamento in servizio. Con l’entrata in vigore, però, del Decreto Legislativo 66/17, le cose sono cambiate, poiché tale Decreto prevede all’articolo 13 l’obbligo di aggiornamento in servizio per tutto il personale della scuola, direttivo, docente e ATA, quindi anche per le collaboratrici e i collaboratori scolastici.

7) Pertanto, se le collaboratrici e i collaboratori scolastici ricevono l’ordine di servizio del Dirigente Scolastico sull’assistenza igienica e sulla cura dell’igiene personale agli alunni con disabilità, non possono sottrarsi a tale obbligo e debbono frequentare il corso di aggiornamento, al termine del quale, ma anche prima, debbono svolgere queste mansioni.

8) Se uno dei componenti di tale personale – a meno che non sia egli stesso persona con disabilità o abbia gravi motivi, ritenuti validi dal Dirigente Scolastico – si sottrae all’ordine di servizio, subisce le prescritte sanzioni disciplinari e può anche essere incriminato per inottemperanza ai propri doveri di ufficio, come ha deciso la Corte di Cassazione con la Sentenza 22786/16.
Anzi, le collaboratrici scolastiche incriminate in quel caso debbono ringraziare i tempi biblici della Giustizia italiana se sono state assolte dall’incriminazione a causa della prescrizione del loro reato, non potendosi tuttavia sottrarre alla condanna di risarcimento di 36.000 euro, a causa dei danni arrecati alle due alunne con disabilità che hanno avuto danni sanitari, per il loro rifiuto di prestare adempimento all’ordine di servizio del Dirigente Scolastico.

9) Per questo, nel mio precedente articolo avevo invitato le Organizzazioni Sindacali a non sollecitare i propri iscritti ATA a sottrarsi all’ordine di servizio dei Dirigenti Scolastici circa l’assistenza igienica agli alunni con disabilità, per non mandarli allo sbaraglio, come era avvenuto per le collaboratrici oggetto della citata Sentenza della Cassazione.
E per questo torno ad invitare anche il Segretario della UIL autore della replica al mio precedente articolo di non fornire consigli di tal fatta ai suoi iscritti, proprio nel loro interesse, che sta a cuore pure a chi scrive e alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), così come ci sta a cuore l’interesse degli alunni con disabilità.

Presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), della quale è stato vicepresidente nazionale. Responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

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