L’IVA ridotta per l’acquisto di elettrodomestici

Una persona con grave limitazione della mobilità, attestata dall’apposito verbale di accertamento, può usufruire dell’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di elettrodomestici (e anche mobili), per adattare l’ambiente domestico alle proprie esigenze di autosufficienza? La risposta è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale tale agevolazione va riconosciuta a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi di quegli stessi beni e sussidi

Persona con disabilità in carrozzina che carica una lavatriceUna persona con grave limitazione della mobilità, attestata dall’apposito verbale di accertamento dell’handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 può usufruire dell’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di elettrodomestici (e anche mobili), al fine di adattare l’ambiente domestico alle proprie esigenze di autosufficienza?
La risposta a tale quesito è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate con l’Interpello n. 422/19 del 29 ottobre scorso, in cui viene espressamente specificato che l’agevolazione in esame debba essere riconosciuta a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi di quei beni e sussidi.
«L’istante – si legge esattamente nell’Interpello dell’Agenzia delle Entrate – potrà usufruire dell’aliquota IVA agevolata al 4% per l’acquisto di tutti i sussidi indicati nei certificati prodotti dal contribuente in allegato all’istanza, in quanto si tratta di sussidi che gli “facilitano l’autosufficienza, l’integrazione e la comunicazione interpersonale». (S.B.)

Ringraziamo per la segnalazione la Rete dei CAAD dell’Emilia Romagna (Centri per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico).

In generale sulle varie agevolazioni fiscali rivolte alle persone con disabilità, suggeriamo senz’altro la consultazione della specifica sezione dedicata a questo tema, presente nel sito del Servizio HandyLex.org (a questo link).

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