Una detenuta condannata al carcere sino al 13 novembre 2024 aveva presentato istanza di “detenzione domiciliare speciale”, per curare e assistere una figlia con grave disabilità, nata nel 1994, «totalmente impossibilitata a deambulare e bisognosa dell’aiuto permanente di un accompagnatore», come era stato scritto nell’istanza stessa.
Il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria aveva però respinto la richiesta, per il fatto che l’articolo 47-quinquies, comma 1 della Legge 354/75 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) impedisce l’accesso delle madri detenute alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale, se il figlio o la figlia, alla data dell’istanza, abbia superato il decimo anno di età.
Chiamata in causa a propria volta sulla questione, la Corte di Cassazione, lo scorso anno, aveva sollevato una questione di legittimità proprio su quella norma della Legge 354/75.
Ebbene, nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il parere dirimente della Corte Costituzionale, che con la Sentenza 18/20 ha dichiarato come incostituzionale quella norma. D’ora in poi, quindi, le detenute madri di figli con disabilità gravemente invalidante avranno diritto alla “detenzione domiciliare speciale”, anche qualora i figli stessi abbiano più di 10 anni.
«È una novità – hanno sottolineato dal Ministero della Giustizia all’Agenzia “Redattore Sociale” – perché fino ad oggi questo era possibile solo fin quando i figli avessero meno di 10 anni». «Quante siano le possibili beneficiarie di questa misura – hanno aggiunto – non possiamo saperlo, perché non esistono dati su questo: è presumibile, però, che queste detenute facciano richiesta la quale verrà accolta, ferma restando la valutazione del Giudice, non tanto in merito alla disabilità del figlio, quanto in merito alla mancanza di un pericolo per la sicurezza pubblica». (S.B.)