L’INPS e il congedo di genitori con figli in situazione di grave disabilità

«Il congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021»: lo ha stabilito una Circolare prodotta dall’INPS, destinata anche ai lavoratori dipendenti, genitori di figli conviventi in situazione di grave disabilità, accertata ai sensi della Legge 104

Genitori insieme a figlio con disabilità in carrozzina

Due genitori insieme al figlio con disabilità

«Il congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30 giugno 2021»: lo stabilisce la Circolare n. 63/21 prodotta dall’INPS il 14 marzo scorso, avente appunto per oggetto il Congedo 2021 per genitori, lavoratori dipendenti del settore privato, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.
I figli conviventi, si precisa, devono essere minori di 14 anni o con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi della Legge 104/92 (articolo 4, comma 1), mentre i destinatari del provvedimento sono genitori lavoratori dipendenti che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), esclusi i genitori lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata INPS.
Il congedo, stabilisce la Circolare, viene indennizzato al 50% della retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa ed è previsto per il periodo corrispondente «alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli; alla durata della quarantena del figlio; alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali».
Anche i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni possono astenersi dal lavoro, senza però corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questi casi però, le domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai datori di lavoro e non all’INPS. (S.B.)

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