Agevolazioni per l’acquisto di un veicolo: semplificazione o complicazione?

Un articolo introdotto dal cosiddetto “Decreto Infrastrutture”, coordinato con la Legge di conversione dello stesso, sembra poter semplificare l’acquisto di autovetture con agevolazioni fiscali, da parte di una persona con disabilità in possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida, ma in realtà, come spiega bene il Centro Studi Giuridici HandyLex in un approfondimento di cui suggeriamo senz’altro la consultazione, si nasconde un problema di non poco conto, che renderebbe auspicabile l’emendamento di quello stesso articolo

Persona alla guida di un'autoIl testo del Decreto Legge 121/21 (cosiddetto “Decreto Infrastrutture”), coordinato con la Legge di conversione 156/21, ha introdotto un articolo il quale stabilisce che una persona con disabilità in possesso di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida, possa acquistare una vettura con agevolazioni fiscali presentando la sola copia della patente di guida, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti per il veicolo, anche di serie, prescritti dalle Commissioni Mediche Locali. Il relativo Decreto Attuativo è stato pubblicato il 29 gennaio scorso.
Ebbene, «a prima vista – come si legge in un approfondimento curato dal Centro Studi Giuridici HandyLex, di cui suggeriamo senz’altro la consultazione (a questo link) -, questo sembra portare a una notevole semplificazione per l’acquisto di autovetture con agevolazioni, ma in realtà si nasconde un problema di non poco conto. Se infatti una persona con disabilità, forte di tale apparente semplificazione, va ad acquistare un veicolo con la sola copia della patente di guida, deve dichiarare al venditore di essere persona riconosciuta con “ridotte o impedite capacità motorie permanenti”? Sembrerebbe di no, ma il presupposto fondamentale per il diritto alle agevolazioni fiscali sull’acquisto di un veicolo è proprio quel riconoscimento di “ridotte o impedite capacità motorie”, come da Legge 449/97 (articolo 8, comma 1), non modificata dal recente Decreto. E inoltre, in mancanza di un certificato medico, non vi è alcun modo di desumere le ridotte o impedite capacità motorie e se queste siano permanenti o solo temporanee; esse, infatti, riguardano lo stato di salute della persona che non può essere autocertificato, ma deve invece essere dimostrato tramite idonea documentazione medica».

Al momento, quindi, la questione è in discussione e sono attese ulteriori circolari interpretative; secondo HandyLex, però, la cosa più semplice sarebbe di «emendare quell’articolo del Decreto e rivedere la normativa vigente in maniera più fluida ed organica». (S.B.)

Ricordiamo ancora il link al quale è disponibile l’approfondimento del Centro Studi Giuridici HandyLex di cui si parla nella presente nota.

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