Mal formulata quella norma sulla reiscrizione degli alunni con disabilità

«Appare mal formulata – scrivono dall’Osservatorio Scolastico dell’AIPD – quella norma introdotta dal “Decreto Scuola” che permette agli alunni e alunne con disabilità di essere reiscritti/e allo stesso anno frequentato in questo 2019-2020. Come infatti chiarito da una Nota Ministeriale, essa non è applicabile nelle classi conclusive della scuola media o delle superiori, cioè proprio dove, in alcuni casi, avrebbe potuto essere utile agli alunni e alle alunne con disabilità, per programmare meglio il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado o l’uscita dal percorso scolastico»

Alunni in un'aula scolasticaNell’anno in cui tutti saranno promossi, solo agli studenti con disabilità sarà permesso essere reiscritti allo stesso anno: lo prevede il cosiddetto “Decreto Scuola” (Decreto Legge 22/20, convertito con modifiche nella Legge 41/20), all’articolo 1, comma 4-ter, ove si scrive: «Limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l’opportunità di consentire la reiscrizione dell’alunno al medesimo anno di corso frequentato nell’anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato» [si legga già, sulle nostre pagine, una prima presentazione di questa norma, N.d.R.].

Ad una prima lettura, questa norma aveva illuso molte famiglie e scuole sulla possibilità di fare ripetere, in alcuni casi, il presente anno scolastico ad alunni e alunne con disabilità che non avessero raggiunto gli obiettivi del proprio PEI (Piano Educativo Individualizzato), soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus.
In effetti questi ultimi mesi di blocco di tutte le attività hanno realmente impedito di programmare e realizzare per gli alunni e alunne con disabilità frequentanti l’ultimo anno del primo e del secondo ciclo (terza media e quinta superiore), ogni possibile progetto di passaggio dalle scuole secondarie di primo grado a quelle di secondo grado e qualunque programmazione per un progetto di vita a partire dal prossimo settembre, per quelli invece che concludono il proprio percorso scolastico con la maturità di quest’anno. Pertanto, sulla base di una prima lettura di quel comma, la possibilità di ripetere l’ultimo anno avrebbe potuto essere «un’opportunità», come l’ha definita il deputato Davide Faraone, autore dell’emendamento divenuto poi il comma di cui si parla, per organizzare meglio nel prossimo anno un progetto di vita a coronamento di quello scolastico. E tuttavia, proprio nel giorno in cui la norma veniva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il Ministero ha emanato una Nota di Chiarimento riguardante tale possibilità, interpretandola in modo apparentemente, ma correttamente, restrittivo.

Due gli aspetti evidenziati. Primo, il potere conferito ai Dirigenti Scolastici di autorizzare le reiscrizione allo stesso anno di corso frequentato nel 2019-2020 non incide sulla valutazione dell’alunno, che è compito per legge affidato ai soli Consigli di Classe. Pertanto questo potere, secondo la Nota Ministeriale, potrà essere esercitato dai Dirigenti Scolastici solo dopo la valutazione degli alunni da parte dei rispettivi Consigli di Classe, che quest’anno, però, come previsto dal Decreto Legge 22/20 e dall’Ordinanza Ministeriale 11/20, sono obbligati ad ammettere tutti gli alunni all’anno successivo o agli Esami di Stato, anche con una o più insufficienze o pur non avendo gli obiettivi previsti dai loro PEI.
Il secondo aspetto riguarda gli studenti che devono sostenere l’Esame di Stato conclusivo del primo o del secondo ciclo: visto che quest’anno tutti saranno automaticamente ammessi all’esame stesso, lo stesso varrà per gli alunni con disabilità, che dovranno quindi sostenerlo. Dopo l’ammissione all’esame, infatti, il potere del Dirigente Scolastico cessa di esistere, perché subentra quello valutativo delle Commissioni d’Esame le quali sole potranno dare esito positivo o negativo in sede d’esame.

Quella norma introdotta dall’articolo 1, comma 4-ter del Decreto Legge 22/20, appare quindi mal formulata. Essa, infatti, ha previsto solo la possibilità di reiscrizione allo stesso anno, mentre avrebbe dovuto prevedere la possibilità per i Consigli di Classe di non ammettere alla classe successiva o all’Esame di Stato gli alunni con disabilità che non avessero raggiunto gli obiettivi del PEI. Ora, quindi, risulta come un norma doppiamente dannosa o, se si vuole, inutile.
Il paradosso conseguente alla cattiva formulazione di questo comma è che introduce la possibilità di reiscrizione per le classi dalla prima alla penultima, laddove invece gli alunni con disabilità avrebbero maggior giovamento nel mantenere la continuità con i propri compagni di classe e comunque nell’avvalersi dei corsi di recupero e di apprendimento integrativo previsti per tutti gli alunni. Al contrario, stando all’interpretazione necessariamente restrittiva della Nota Ministeriale, non è applicabile nelle classi terminali, proprio laddove, in alcuni casi, avrebbe potuto essere utile agli alunni con disabilità per programmare meglio il loro passaggio alla scuola secondaria di secondo grado o la loro uscita dal percorso scolastico.
Per questi alunni, dunque, l’unica possibilità formale di ripetere l’ultimo anno sarebbe quella paradossale, surreale e lesiva della dignità degli alunni di recarsi all’esame facendo scena muta e senza presentare l’elaborato scritto previsto, costringendo così conseguentemente le Commissioni ad emettere un giudizio negativo. Va ricordato infatti che se gli alunni non si presentassero a sostenere l’esame, essi concluderebbero ugualmente il proprio percorso ricevendo l’attestato dei crediti formativi maturati, come previsto dal Decreto Legislativo 62/17 (articolo 11, comma 8 per l’esame del primo ciclo e articolo 20, comma 5 per l’esame del secondo ciclo).

L’AIPD è l’Associazione Italiana Persone Down.

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