Con una sostanziale differenza rispetto alle figure del curatore (nel caso di inabilitazione) e del tutore (interdizione), quando viene nominato l’amministratore di sostegno egli non è più, come avviene nei due casi citati, l’unica persona a poter agire in luogo di un determinato soggetto, annullandone totalmente le capacità decisionali: diversamente, egli è colui che può compiere a nome di tale soggetto determinate attività, anche una solamente, e talora solo limitatamente nel tempo.
La persona con disabilità, quindi, per tutto quanto concerne la sua vita avrà la possibilità di continuare ad agire in totale libertà e autodeterminazione, rispetto a ciò che esula dalle attività demandate all’amministratore.
Si tratta perciò di una figura che appare assolutamente nuova nel campo della tutela, in grado di offrire un aiuto a persone che possono averne certo la necessità, ma solo parziale, in modi tempi determinati, come possono essere i disabili motori e sensoriali, i tossicodipendenti o gli alcolisti.
Per approfondire l’argomento, si possono trovare all’interno del sito dell’associazione ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) i documenti del seminario Amministratore di sostegno: dalla legge alla persona, tenutosi a Milano lo scorso 10 dicembre.
(C.N.)