Sarà la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla firma digitale

A seguito di un ricorso di Carlo Gentili, fratello di Marco, copresidente dell’Associazione Luca Coscioni, persona con la SLA (sclerosi laterale amiotrofica) che a causa della propria condizione non può apporre una firma autografa, il Tribunale di Civitavecchia ha emesso un’Ordinanza tramite la quale è stata appunto sollevata davanti alla Corte Costituzionale la questione della preclusione per i cittadini con disabilità grave di sottoscrivere con firma digitale le liste elettorali nelle consultazioni regionali

Puntatore oculare

Comunicazione attraverso l’uso di un puntatore oculare da parte di una persona con grave disabilità, che non puo tra l’altro apporre una firma autografa

Tramite un’Ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia, è stata sollevata davanti alla Corte Costituzionale la questione della preclusione per i cittadini con disabilità grave di sottoscrivere con firma digitale le liste elettorali nelle consultazioni regionali. A renderlo noto è stato Carlo Gentili, fratello di Marco, copresidente dell’Associazione Luca Coscioni, persona con la SLA (sclerosi laterale amiotrofica), che a causa della propria condizione, non può apporre una firma autografa. La sua volontà, quindi, di poter utilizzare la firma digitale per esercitare il diritto di sottoscrizione delle liste elettorali si è scontrata con l’impossibilità di farlo, secondo quanto previsto dalla legge, nonostante le evidenti implicazioni in termini di discriminazione e limitazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, tra cui il diritto di partecipazione politica attiva e passiva (articoli 48 e 49 della Costituzione stessa).

Assistito dunque dall’avvocato Fonderico, lo stesso Gentili ha fatto ricorso contro la norma di cui viene contestata la costituzionalità, ossia in particolare contro l’articolo 9 della Legge 108/68 e successive modifiche, ove fra l’altro si dispone che «la firma degli elettori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere iscritto».
A questo punto, il Tribunale di Civitavecchia ha riconosciuto la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, decidendo di sospendere il giudizio in corso e di trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale. «La questione sollevata – spiega Gentili – riguarda la possibile violazione degli articoli 2 (Diritti inviolabili dell’uomo), 3 (Principio di uguaglianza), 48 (Diritto di voto) e 49 (Diritto all’associazionismo politico) della Costituzione, derivante dalla preclusione della firma digitale nelle procedure elettorali per i cittadini con disabilità grave. Attendo con fiducia la decisione della Consulta, che auspico voglia riconoscere l’importanza di eliminare ogni forma di discriminazione, garantendo a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche, la piena partecipazione alla vita democratica».

«Riteniamo che la digitalizzazione dei processi elettorali rappresenti un’opportunità fondamentale per promuovere la partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita democratica – commentano Marco Cappato e Filomena Gallo, tesoriere e segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni -, anche in linea con i princìpi di inclusione e accessibilità. Come Eumans! e Associazione Coscioni abbiamo finora raccolto, ad oggi, 54.450 firme sull’appello per una piattaforma gratuita per la sottoscrizione digitale di referendum e liste per le elezioni. Speriamo dunque che la Consulta voglia cogliere questa occasione storica e rispondere positivamente alla questione posta da Carlo Gentili. È tempo, inoltre, che anche il Governo mantenga gli impegni sulla piattaforma pubblica per le sottoscrizioni digitali delle iniziative democratiche». (S.B.)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: Fabio Miceli (fabio.miceli@associazionelucacoscioni.it).

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