Avevamo promesso ai nostri lettori di mantenere viva l’attenzione sulla vicenda da noi segnalata qualche settimana fa, su denuncia della CONSAP (Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia) e ripresa anche da alcuni quotidiani toscani.
Si trattava – lo ricordiamo – del caso di un poliziotto pisano, trasferito d’autorità su proposta del Procuratore della Repubblica di Pisa, solo per aver fruito – secondo quanto dichiarato da Pietro Taccogna, segretario provinciale pisano della CONSAP – dei giorni di permesso necessari per assistere la figlia, disabile grave, invalida al 100%, sommati a quelli per la nascita di un secondo figlio.
«Tali assenze – era stato detto – pure previste e garantite dalla legge e assolutamente indispensabili per assicurare la necessaria assistenza alla figlia disabile, sono l’inaccettabile giustificazione addotta nella formale richiesta di allontanamento del poliziotto, fino a quel momento considerato elemento dall’ottimo rendimento».
Ebbene, la storia è ora arrivata in Parlamento, grazie a due diverse interrogazioni, presentate rispettivamente da Katia Bellillo (PdCI), con il sostegno di numerosi deputati dell’Unione, e da Anna Teresa Formisano (UDC).
Nella prima delle due interrogazioni si chiede anche l’avvio di un’indagine presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Pisa, per individuare i responsabili dell’atto e conoscere le motivazioni del trasferimento.
Entrambi i testi – che qui di seguito pubblichiamo integralmente – citano come riferimento legislativo per la materia dei permessi l’articolo 33, comma 5 della Legge 104/92, il quale – vale la pena ricordarlo – prevede che «Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».
Con l’auspicio dunque che i citati passi parlamentari possano ottenere un positivo risultato, restiamo in attesa degli ulteriori sviluppi.
(S.B.)
Bellillo, De Angelis, e altri al Ministro dell’Interno
Per sapere – premesso che:
grande sconcerto ha suscitato la notizia del trasferimento ad altra sede di lavoro di un agente di polizia di Pisa, «reo» di aver usufruito di «troppi» permessi lavorativi riconosciutigli dalla legge per assistere la figlia tredicenne disabile grave;
il trasferimento è stato disposto di autorità dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza su proposta del Procuratore della Repubblica di Pisa, senza acquisire il previo assenso dell’interessato ed in un ufficio dove orari ed impegni di servizio sono incompatibili con le necessità della figlia ed appare un deprecabile atto di imperio che viola gravemente le norme che tutelano le famiglie che assistono figli portatori di handicap;
è noto che, indipendentemente dall’età del figlio assistito, la normativa in materia di permessi per i familiari che assistono un disabile, all’articolo 33, comma 5, della Legge n. 104 del 1992, introduce la possibilità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il proprio consenso ad altra sede;
sebbene il comma 5 dell’articolo 33 della citata legge n. 104 per queste agevolazioni si riferisca a «persona handicappata» senza il riferimento alla connotazione di gravità, la giurisprudenza, negli ultimi tempi, si è orientata nella direzione di richiedere anche per la fruizione delle stesse, il requisito della gravità;
nello stesso spirito si è mossa la legge finanziaria per il 2004 che favorisce i trasferimenti e le «ricongiunzioni familiari» per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che assistono bambini disabili fino ai tre anni di età;
la ratio legis delle disposizioni normative predette consiste nel favorire l’assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del diritto del dipendente all’evidente fine di assicurare al familiare disabile bisognoso continuità nelle cure e nell’assistenza ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica dello stesso, quest’ultima costituente la finalità perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
invero l’essenziale ruolo della famiglia nell’assistenza e nella socializzazione del soggetto disabile è stato posto in rilievo dalla giurisprudenza che ha più volte affermato che la salute psico-fisica del soggetto affetto da handicap invalidante può essere notevolmente pregiudicata dalla mancanza o dall’insufficienza di cure da parte di una delle due figure genitoriali;
è fuori di dubbio che dopo la nascita di un figlio disabile la famiglia spesso organizza modalità e tempi di vita completamente intorno alle sopraggiunte esigenze di una patologia che compromette seriamente equilibri e dinamiche familiari. In tale contesto, è compito dello Stato, oltreché dell’intera comunità civile, farsi carico del problema predisponendo ed attuando una serie di misure normative ed adottando interventi economici integrativi di sostegno alle famiglie con soggetti portatori di handicap -:
se non ritenga dover urgentemente predisporre una indagine presso il dipartimento di pubblica sicurezza di Pisa al fine di individuare i responsabili e le motivazioni dagli stessi addotte a giustificazione del deprecabile atto d’imperio e se non ritenga dover intervenire presso le autorità preposte al fine di impedire che il provvedimento di trasferimento in premessa, che gli interroganti reputano lesivo oltreché del buon senso anche di numerose norme, non abbia luogo.
(4-02562)
Formisano al Ministro dell’Interno
Per sapere – premesso che:
secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, un agente di polizia giudiziaria di Pisa, a seguito di una segnalazione del proprio superiore, è stato trasferito d’autorità su proposta del Procuratore della Repubblica della città toscana, solo perché, dopo ben undici anni di meritevole servizio, lo scorso anno ha fruito dei giorni di congedo necessari per assistere la figlia, portatrice di handicap grave, invalida al 100 per cento, sommati a quelli per la nascita di un figlio;
l’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 tutela e garantisce proprio quelle famiglie che devono sostenere i gravi oneri causati dalla presenza di un familiare disabile, attraverso la concessione di permessi speciali;
il poliziotto è stato improvvisamente e senza alcun preavviso trasferito in un ufficio dove gli orari e gli impegni di servizio sono incompatibili con le necessità della figlia, che è la vera vittima incolpevole di questa assurda ingiustizia;
il destinatario del provvedimento in questione è un sindacalista e come tale non può essere dislocato senza il suo consenso;
la fruizione della suddetta legge è troppo importante per poter anche solo pensare che chi ne ha diritto oggi possa domani ritrovarsi ad averne un danno -:
se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali provvedimenti intenda adottare al riguardo, onde evitare di riportare brutalmente indietro la società italiana rispetto ai problemi quotidiani dei disabili, veri sconfitti di questa ignobile vicenda.
(4-02543)