Due importanti “sì” sono arrivati il 4 marzo scorso da parte della Regione Lombardia alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
Dapprima, infatti, iI Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la mozione relativa all’attuazione dei princìpi contenuti nella Convenzione stessa. In particolare nel testo della mozione si richiama anche l’impegno a:
– monitorare con continuità l’applicazione della Convenzione, costruendo percorsi di studio e di ricerca perché ci sia la completa attuazione di essa nella legislazione, nei regolamenti e negli atti amministrativi regionali;
– coinvolgere attivamente le persone con disabilità e le loro organizzazioni più rappresentative in ogni processo connesso all’attuazione della Convenzione;
– costituire un Osservatorio Regionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità.
Lo stesso giorno, poi, tramite una lettera indirizzata a Fulvio Santagostini, presidente della LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità), il presidente della Regione Roberto Formigoni, ha aderito alla campagna Vota la Convenzione!, lanciata dalla stessa LEDHA il 16 dicembre 2008 (se ne legga cliccando qui), con la richiesta alle istituzioni e agli amministratori pubblici di adottare e ratificare la Convenzione ONU.
Si tratta di due “sì” eccellenti, che si aggiungono alle diverse adesioni sia da parte di enti territoriali che di singoli amministratori pubblici. Ad oggi, infatti, la Lombardia, dopo il Veneto è la seconda regione a dire sì alla convenzione. In particolare, a livello provinciale, a fare proprio il Trattato sono state la Provincia di Milano e quella di Lodi. Hanno poi “votato” la Convenzione i Comuni di Fagnano Olona e Brezzo di Bedero – in provincia di Varese – Boltiere (Bergamo) e Tavazzano con Villavesco (Lodi).
Come amministratori pubblici, con Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, hanno già aderito a Vota la Convenzione! la senatrice Fiorenza Bassoli, i consiglieri regionali lombardi Giuseppe Benigni, Maria Grazia Fabrizio, Silvia Ferretto, Ardemia Oriani e Arturo Squassina, la consigliera provinciale di Milano (con Delega alla Partecipazione e alla Tutela dei Diritti delle Persone con Disabilità) Ombretta Fortunati e i consiglieri comunali di Milano Andrea Fanzago e Marco Granelli.
«Con la ratifica del Parlamento avvenuta il 24 febbraio e con questo atto fondamentale del Consiglio Regionale Lombardo – ha dichiarato il presidente della LEDHA Fulvio Santagostini – si apre per tutti una nuova sfida che deve riconoscere ad ogni persona con disabilità della Regione, attraverso l’inclusione e la non discriminazione, lo “status” di cittadino a tutti gli effetti». Un percorso, questo, non semplice, ma possibile, se il rapporto tra istituzioni e organizzazioni dell’associazionismo e del Terzo Settore saprà produrre sinergie virtuose e buone prassi. (S.B.)
Articolo 24 – Educazione
1.
Gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
(c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.
2. Nell’attuazione di tale diritto, gli Stati Parti devono assicurare che:
(a) le persone con disabilità non siano escluse dal sistema di istruzione generale in ragione della disabilità e che i minori con disabilità non siano esclusi in ragione della disabilità da una istruzione primaria gratuita libera ed obbligatoria o dall’istruzione secondaria;
(b) le persone con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri, all’interno delle comunità in cui vivono, ad un’istruzione primaria, di qualità e libera ed all’istruzione secondaria;
(c) venga fornito un accomodamento ragionevole in funzione dei bisogni di ciascuno;
(d) le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all’interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
(e) siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena integrazione.
3. Gli Stati Parti offrono alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità. A questo scopo, gli Stati Parti adottano misure adeguate, in particolare al fine di:
(a) agevolare l’apprendimento del Braille, della scrittura alternativa, delle modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, delle capacità di orientamento e di mobilità ed agevolare il sostegno tra pari ed attraverso un mentore;
(b) agevolare l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità linguistica della comunità dei sordi;
(c) garantire che le persone cieche, sorde o sordocieche, ed in particolare i minori, ricevano un’istruzione impartita nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più adeguati per ciascuno ed in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione.
4. Allo scopo di facilitare l’esercizio di tale diritto, gli Stati Parti adottano misure adeguate nell’impiegare insegnanti, ivi compresi insegnanti con disabilità, che siano qualificati nella lingua dei segni o nel Braille e per formare i dirigenti ed il personale che lavora a tutti i livelli del sistema educativo. Tale formazione dovrà includere la consapevolezza della disabilità e l’utilizzo di appropriate modalità, mezzi, forme e sistemi di comunicazione aumentativi ed alternativi, e di tecniche e materiali didattici adatti alle persone con disabilità.
5. Gli Stati Parti garantiscono che le persone con disabilità possano avere accesso all’istruzione secondaria superiore, alla formazione professionale, all’istruzione per adulti ed all’apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita senza discriminazioni e su base di uguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parti garantiscono che sia fornito alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole.
Articolo 25 – Salute
Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazioni fondate sulla disabilità. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate a garantire loro l’accesso a servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare, gli Stati Parti devono:
(a) fornire alle persone con disabilità servizi sanitari gratuiti o a costi accessibili, che coprano la stessa varietà e che siano della stessa qualità dei servizi e programmi sanitari forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari nella sfera della salute sessuale e riproduttiva e i programmi di salute pubblica destinati alla popolazione; (b) fornire alle persone con disabilità i servizi sanitari di cui hanno necessità proprio in ragione delle loro disabilità, compresi i servizi di diagnosi precoce e di intervento d’urgenza, e i servizi destinati a ridurre al minimo ed a prevenire ulteriori disabilità, segnatamente tra i minori e gli anziani;
(c) fornire questi servizi sanitari alle persone con disabilità il più vicino possibile alle proprie comunità, comprese le aree rurali;
(d) richiedere agli specialisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della medesima qualità di quelle fornite agli altri, in particolare ottenendo il consenso libero e informato della persona con disabilità coinvolta, accrescendo, tra l’altro, la conoscenza dei diritti umani, della dignità, dell’autonomia, e dei bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e l’adozione di regole deontologiche nel campo della sanità pubblica e privata;
(e) vietare nel settore delle assicurazioni le discriminazioni a danno delle persone con disabilità, le quali devono poter ottenere, a condizioni eque e ragionevoli, un’assicurazione per malattia e, nei paesi nei quali sia consentito dalla legislazione nazionale, un’assicurazione sulla vita;
(f) prevenire il rifiuto discriminatorio di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari o di cibo e liquidi in ragione della disabilità.
*Le parti precedenti della Convenzione sono stati pubblicati nei testi:
– Ratificata la Convenzione! Da oggi rileggiamola assieme, disponibile cliccando qui.
– Convenzione: Italia e Germania hanno ratificato negli stessi giorni, disponibile cliccando qui.
– Ratifica all’unanimità, ma polemiche sull’Osservatorio, disponibile cliccando qui.
– È australiano il primo relatore ufficiale della Convenzione, disponibile cliccando qui.
– La Repubblica Ceca incontra il movimento europeo sulla disabilità, disponibile cliccando qui.