Una Delibera sulle Comunità delle Marche

Si tratta di un nuovo provvedimento, emanato dalla Giunta Regionale delle Marche, riguardante i criteri di individuazione e finanziamento delle Comunità Socio Educative Riabilitative (COSER), destinate alle persone con disabilità. Tra conferme e novità, rispetto a precedenti norme, restano sempre alcuni problemi aperti, a partire dalla mancata determinazione della tariffa giornaliera di queste strutture

Interno di una COSER delle Marche

Una Comunità Socio Educativa Riabilitativa (COSER) delle Marche

Con la Delibera 23/13 del 21 gennaio scorso, la Regione Marche ha definito i criteri per l’individuazione delle Comunità Socio Educative Riabilitative (d’ora in poi COSER), ai fini della determinazione del cofinanziamento regionale. Con un successivo atto verranno individuate le Comunità ammesse a finanziamento. La spesa prevista nel 2013 è pari a 5.438.000 euro.

Contenuti del provvedimento
La Delibera 23/13:
– impegna la Regione a finanziare una COSER ogni 50.000 abitanti per Provincia, con la possibilità di deroga per le strutture finanziate entro il 31 dicembre 2008 con fondi nazionali, regionali, europei;
– ribadisce i contenuti della Legge Regionale 20/02 [“Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, N.d.R.] e dei Regolamenti attuativi, in merito alla capacità recettiva (pari a 10 posti, compreso uno per situazioni di emergenza);
– conferma (in attesa della riorganizzazione del sistema tariffario) la quota regionale di cofinanziamento pari al 50%, calcolata su una tariffa di 115 euro (110 per le COSER multiple). La restante parte viene ripartita così: 25% a carico delle Aree Vaste (AV) dell’ASUR (Azienda Sanitaria Unica regionale), 25% a carico del Comune di residenza, detratta la quota a carico dell’utente calcolata sui propri redditi, compresa l’indennità di accompagnamento. Per le spese personali dovrà rimanere a disposizione dell’utente una quota non inferiore a 250 euro. In casi di rientri programmati in famiglia, il cofinanziamento regionale verrà ridotto del 25%, dopo quindici giorni di assenza consecutiva. Nel caso infine di ricovero in ospedale, la quota rimane invariata, con l’obbligo da parte della struttura di provvedere all’assistenza durante la degenza;
– prevede che nel caso di tariffe superiori a 115 euro, le AV ne valutino la congruità in relazione alla gravità delle persone assistite;
– stabilisce che il cofinanziamento regionale riguardi soltanto le persone ricoverate che siano residenti nelle Marche e non abbiano compiuto i 65 anni. Nel caso di persone già inserite nelle COSER, si può derogare a tale limite, previa valutazione da parte dell’UMEA [Unità Multidisciplinare dell’Età Adulta, N.d.R.];
– prevede, nel caso sia accolta una persona con “autismo severo”, secondo la scala CARS [“Childhood Autism Rating Scale”, N.d.R.], un finanziamento aggiuntivo annuo di 15.000 euro.

In sostanza la Delibera conferma sostanzialmente i contenuti della Delibera di Giunta Regionale (DGR) 449/10 [“Gestione di Comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi – Criteri e disposizioni attuative”, N.d.R.], definendo inoltre alcuni aspetti non regolamentati precedentemente (ad esempio il criterio di permanenza dopo i 65 anni).
E ancora, mantiene un riferimento tariffario (115 euro) sul quale la Regione accorda un finanziamento; e concede la possibilità (all’ASUR, senza citare i Comuni, evidenziando in tal modo dove stia il problema), di verificare la congruità di tariffe superiori (che sono la maggioranza, pur essendo in aumento quelle che dopo la DGR 449/10 hanno rivisto le loro tariffe, avvicinandole o fissandole a 115 euro al giorno).

Problemi aperti
Li elenchiamo qui di seguito:

Viene rimandata ancora una volta la definizione della tariffa giornaliera, determinando per la gran parte delle strutture (che, come detto, praticano tariffe superiori), una pesante e difficile negoziazione locale ai fini del riconoscimento della retta aggiuntiva. In altri casi, si obbligano invece alcune strutture a praticare tariffe non compatibili con gli standard erogati.
È quasi superfluo annotare che la determinazione della tariffa, insieme alla definizione dei criteri di ripartizione degli oneri tra gli enti (i Livelli Essenziali di Assistenza-LEA prevedono il 70% a carico della sanità nel caso di disabili gravi) eviterebbe situazioni di sofferenza per molte comunità.

Il fabbisogno provinciale non può essere un riferimento adeguato. Quest’ultimo dovrebbe invece essere a livello di àmbito territoriale (o di più àmbiti nel caso di una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti). Pur rispettando il parametro provinciale, infatti, potrebbe aversi una dislocazione delle comunità non adeguata ai bisogni territoriali, pur rispettando il parametro provinciale.

Occorre distinguere tra numero di comunità e numero di posti. Per ragioni storiche, infatti, alcune COSER hanno una capacità recettiva inferiore ai 10 posti. Il riferimento dovrebbe dunque guardare al numero degli utenti; e con una popolazione marchigiana di oltre un milione e mezzo di abitanti, il numero di posti da realizzare dovrebbe essere di 300, corrispondente a 30 comunità, se con capacità recettiva di 10, superiore, se la capacità recettiva è inferiore. Ad oggi, dai dati regionali, risulterebbero 29 strutture per 246 posti.

Alcune strutture hanno capacità recettiva superiore a 10 (ad esempio Urbania), altre non prevedono il posto per il temporaneo.

Rimane il problema dell’accorpamento delle strutture che – come dimostrato – nel caso ad esempio dell’Istituto Divina Provvidenza di Loreto, viene permesso. Stralciare quella situazione (40 posti solo a Loreto, quanti se ne dovrebbero cioè avere in un territorio di 200.000 abitanti), permetterebbe un recupero di posti insieme ad una dislocazione più adeguata.

Gruppo Solidarietà.

Nel sito del Gruppo Solidarietà sono disponibili altri utili approfondimenti precedenti su tali questioni. Per ulteriori informazioni: grusol@grusol.it.

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