Com’è noto, le prestazioni di invalidità civile, ad esclusione dell’indennità di accompagnamento, sono tutte legate a un limite reddituale, superato il quale se ne perde il diritto. A questo link, come ogni anno, avevamo pubblicato in gennaio gli importi delle varie prestazioni, con i relativi limiti di reddito, ricordando ad esempio che per il 2023 la pensione mensile agli invalidi civili totali (100%) è di 313,91 euro (eventualmente maggiorabile fino a 700,18 euro), con un limite di 17.920 euro e che l’assegno mensile per gli invalidi civili parziali (74-99%) è dello stesso importo, con un limite di 5.391,88 euro.
Ora un recente Messaggio Hermes dell’INPS (n. 2705 del 18 luglio scorso: comunicazione interna, non pubblicata nel sito dell’Istituto), precisa che «nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile sono computati i redditi soggetti a IRPEF al lordo delle ritenute fiscali».
In tal modo l’Istituto rivede le indicazioni contenute in un precedente Messaggio Hermes (n. 1688 del 19 aprile 2022), in cui si precisava invece che, ai fini del diritto alle prestazioni in oggetto «sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali».
«Ne consegue – come commentano dall’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – che l’applicazione delle nuove indicazioni potrebbe, in casi “estremi” avere rilevanza per i titolari di prestazioni di invalidità civile che percepiscono anche redditi imponibili ai fini IRPEF (redditi da lavoro, da locazione, pensioni di reversibilità): il reddito lordo, infatti, comprendendo anche le ritenute fiscali, è ovviamente di importo maggiore rispetto a quello netto, e dipende da vari fattori (aliquota d’imposta applicata, deduzioni e detrazioni dal reddito…), per cui rileva maggiormente per il raggiungimento del limite reddituale previsto per il diritto alle prestazioni». (S.B.)