Il “Decreto Ristori Bis” e le misure di interesse per la disabilità

Pubblicato nella serata di ieri, 9 novembre, in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto “Decreto Ristori Bis” (Decreto Legge 149/20) contiene – come segnala il Servizio HandyLex.org in un approfondimento di cui suggeriamo la consultazione – due disposizioni di interesse per le famiglie con minori o con persone con disabilità, provvedimenti riguardanti i congedi straordinari (articolo 13) e il “Bonus Baby Sitting” (articolo 14)

Giuseppe Conte

Il presidente del Consiglio Conte durante la presentazione del cosiddetto “Decreto Ristori Bis”

Pubblicato ieri sera, 9 novembre, in Gazzetta Ufficiale, il cosiddetto “Decreto Ristori Bis” (Decreto Legge 149/20, Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), contiene – come segnala il Servizio HandyLex.org in un approfondimento di cui suggeriamo senz’altro la consultazione – due disposizioni di interesse per le famiglie con minori o con persone con disabilità, provvedimenti legati rispettivamente all’articolo 13 e all’articolo 14.

La prima di tali disposizioni (articolo 13) prevede una nuova forma di congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti, concessa nelle cosiddette “zone rosse”, ovvero le aree del Paese che sono state individuate a massima gravità e con livello di rischio alto.
Come si legge in HandyLex.org, «il congedo, in generale, spetta solo ai genitori in caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado» e tuttavia, «nel caso di figli con disabilità grave, esso spetta anche in altre situazioni», che vengono specificate nell’approfondimento.
Per altro, si legge ancora, «nulla prevede la nuova norma circa la compatibilità con il congedo retribuito ex art. 42 del Decreto Legislativo 151/01 o altre forme di congedo parentale, né rispetto ai permessi lavorativi ex art. 33 della Legge 104/1992, aspetti che verosimilmente saranno chiariti in seguito con circolare INPS».

La seconda disposizione (articolo 14) reitera il cosiddetto “Bonus Baby Sitting” che già era stato usato nei mesi scorsi per situazioni simili, restringendone però la platea, anche se, viene spiegato da HandyLex.org, «le maglie sono un po’ più larghe nel caso di figli con disabilità grave».
In entrambi i provvedimenti, comunque – congedo straordinario e “Bonus Baby Sitting” -, le misure sono condizionate dai limiti finanziari (rispettivamente 52,1 e 7,5 milioni di euro), superati i quali l’INPS rigetterà ulteriori domande.

«Nulla è previsto nel Decreto Legge – ricorda infine HandyLex.org – a favore dei “lavoratori fragili” in termini di nuovi congedi o permessi o astensioni». (S.B.)

Ricordiamo ancora il link a cui accedere, per consultare l’approfondimento di HandyLex.org dedicato ai provvedimenti riguardanti la disabilità nel “Decreto Ristori Bis”.

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