La testata «Superando» – con la professionalità cui ha abituato i suoi lettori – ha aggiornato nei giorni scorsi circa l’emissione di una nuova pronuncia (TAR Puglia, Sez. II, Ord. Sospensiva n. 100/2009), che accoglie la domanda incidentale di sospensione della mancata erogazione e/o diminuzione di ore di insegnante di sostegno a degli alunni con disabilità [se ne legga cliccando qui, N.d.R.].
Mi accingo dunque ad un breve commento tecnico della suddetta Ordinanza, essendomi reso conto – già dalla prima lettura – che non si tratta di una semplice ordinanza “conforme” ad un orientamento di tutela verso gli studenti con disabilità, ma di un’importante ordinanza con cui il Giudice Amministrativo – seppur con le peculiarità della sede cautelare – motiva e approfondisce il fumus boni iuris (ovvero la bontà delle ragioni giuridiche a fondamento della richiesta di giustizia), con riferimento all’ultima normativa vigente (Leggi Finanziarie anno 2007 e anno 2008) e le Circolari Ministeriali (in particolare la n. 19 del 1° febbraio 2008) che ne sono seguite.
Rilevante in quanto – anche a conferma della precedente pronuncia del TAR di Catania (di cui si può leggere in questo stesso sito cliccando qui) – pure il TAR della Puglia stabilisce che le leggi vigenti non sono poi così restrittive o lesive dei diritti all’integrazione scolastica e allo studio delle persone con disabilità. Segue il ragionamento logico giuridico.
Innanzitutto già il primo capoverso dell’Ordinanza in commento fa comprendere al lettore l’orientamento dell’organo giudicante: si premette, infatti, che «…il diritto del disabile al sostegno costituisce diritto soggettivo fondamentale…» e, quindi, che «…le modalità della concreta erogazione del sostegno non possono riguardarsi come un elemento esterno ed accessorio rispetto al diritto tutelato, costituendo viceversa condizione essenziale ed imprescindibile dell’accesso all’istruzione».
Cosa dire, se non condividere parola per parola, ricordando anche che uguali affermazioni vengono fatte dalle famiglie (e dagli operatori del settore) in occasione di convegni e pubblici dibattiti?
Nel successivo capoverso, quindi, il TAR della Puglia, conferma quella lettura che – primo fra tutti il vicepresidente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) avvocato Salvatore Nocera – era stata data alla nuova normativa introdotta dalle Leggi Finanziarie per il 2007 e il 2008; ovvero che il diritto all’insegnante di sostegno «…deve rapportarsi alle effettive esigenze rilevate del disabile, secondo un giudizio che non è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione, bensì demandato in via esclusiva alla valutazione della competente ASL [grassetto e sottolineato nostri, N.d.R.]».
Nulla di nuovo per chi, da subito, aveva studiato e interpretato la normativa vigente chiedendone una corretta applicazione.
Insomma, non si vede a cosa possano servire gli strumenti (e passaggi burocratici amministrativi) quali la Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato e la conseguente individuazione del numero di ore di insegnante di sostegno necessarie per l’alunno con disabilità che ne deriva, se, al momento dell’assegnazione dell’insegnante, il numero di ore risulta inferiore a quello determinato dagli organismi competenti (che non è solo l’ASL, ma questa insieme ai Gruppi di Lavoro Handicap).
Ed è chiarissimo il Tribunale Amministrativo Regionale Pugliese nel sostenere – ad onor del vero con argomentazione logico-giuridica già sostenuta da chi, avendo cura degli interessi degli alunni disabili e anche del buon funzionamento della “cosa pubblica” – che «…l’erogazione di un servizio di sostegno che non sia adeguato alle effettive esigenze del disabile come specificamente individuate dall’ASL integra mancata erogazione del servizio medesimo e inutile spreco di risorse finanziarie [grassetto nostro, N.d.R.]».
In conclusione dell’analisi, è chiaro anche il principio secondo cui, il raggiungimento del tendenziale rapporto di 1:2 (un insegnante ogni due alunni con disabilità) – tra l’altro tanto opposto dagli organi amministrativi competenti, a ragione della diminuzione degli insegnanti di sostegno disponibili – è da seguire «solo come media nazionale e non come limite normativo [grassetto nostro, N.d.R.]».
Insomma, la considerevole diminuzione di insegnamenti di sostegno e la conseguente limitazione del diritto allo studio e all’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità registrata quest’anno non risulta essere legittima, se incongruente con il lavoro di valutazione (fondamentale) e di certificazione compiuto dagli organi competenti (di concerto con la famiglia, si ricorda), in sede di stesura di Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e Piano Individualizzato di Studi.
Si deve registrare, però, che purtroppo i tempi – anche in sede cautelare – non riescono a fornire ristoro (la scuola inizia a settembre e le pronunce anche cautelari giungono in genere tra dicembre e febbraio) agli studenti e alle loro famiglie (salvo che queste, già tra luglio e settembre, si informino e si attivino per l’azione).
Si auspica, almeno, che ciò serva da monito per il successivo anno scolastico e quale fonte per un congruo risarcimento del danno a beneficio dello studente a cui è stato leso il diritto allo studio. Risarcimento del danno che magari potrà aiutare il giovane a sostenere il prosieguo degli studi e la sua piena integrazione sociale e lavorativa.
*Avvocato.