Con la Nota n. 2209 dell’11 aprile scorso, il Ministero dell’Istruzione ha dato chiarimenti su quali debbano essere le regole da applicarsi in materia di gite e viste di istruzione, precisando tra l’altro che ormai la normativa in proposito va riferita all’«autonomia delle istituzioni scolastiche» e in particolare alle Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, in base agli articoli 7 e 10 comma 3 (lettera e) del Testo Unico-Decreto Legislativo 297/94.
Conseguentemente, la precedente normativa amministrativa del Ministero in materia – che non viene abrogata – va a costituire «un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo [grassetto nostro nella citazione, N.d.R.]».
Osservazioni
Al proposito è necessario precisare che tra la normativa che perde il «carattere prescrittivo» sono espressamente elencate anche le Circolari Ministeriali 291/92 e 623/96 e la Nota n. 645/02, che contengono indicazioni riguardanti la partecipazione a gite e visite d’istruzione degli alunni con disabilità.
Resta fermo tuttavia il fatto che tali alunni hanno un diritto pieno e incondizionato alla partecipazione a gite e visite d’istruzione, in forza del principio di integrazione scolastica presente in tutto il nostro ordinamento e in particolare anche nel Regolamento sull’Autonomia Scolastica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 275/99 (articolo 4, comma 2, lettera c).
Le due Circolari e la Nota sopracitate contengono quindi alcuni princìpi, diretta conseguenza della normativa sull’integrazione scolastica, che mantengono il loro carattere prescrittivo, quali:
– il diritto degli alunni con disabilità ad essere accompagnati, ove necessario, da un qualunque membro della comunità scolastica e non necessariamente solo dal docente per il sostegno;
– che i Dirigenti Scolastici, nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio, debbono far sì che siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto e alloggi accessibili a tali alunni;
– che le spese di accompagnamento non siano a carico dell’alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perché se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della Legge 67/06.
Conseguentemente, nessuna istituzione scolastica autonoma può sentirsi oggi autorizzata a rendere più onerose o difficoltose o addirittura a impedire le gite e le visite d’istruzione agli alunni con disabilità.
*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell’AIPD, per gentile concessione.