Farmaci orfani, farmaci off label e la normativa vigente

Non sempre vi è chiarezza, in particolare negli organi d’informazione, su che cosa si intenda esattamente con le espressioni “farmaci orfani”, “farmaci off label” o quando si parla delle stesse “malattie rare”. Appare quindi quanto mai opportuno cercare di fare il punto, con questa scheda che si sofferma anche sui principali riferimenti legislativi italiani ed europei, ad oggi vigenti sulla materia

farmaci-4Per farmaci off label si fa riferimento a dei medicinali con uso consolidato, sulla base dei dati della letteratura scientifica, che vengono utilizzati per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio. Il loro uso è frequente nel campo delle patologie rare, ciò che accade perché a volte farmaci già registrati per altre malattie comuni, in alcuni casi si rivelano utili proprio per il trattamento di tali patologie.
A proposito di queste ultime, esse vengono definite rare, per la loro bassa frequenza nella popolazione. In Europa, ad esempio, una malattia è considerata rara, se colpisce non più di una persona su 2.000.
Un farmaco orfano è invece un medicinale utilizzato per il trattamento di una malattia rara e poiché il numero di pazienti rari è molto ridotto, generalmente queste patologie non sono di interesse per l’industria farmaceutica, da cui nasce appunto l’espressione di “orfano”. Siccome poi solitamente è necessario un minimo di dieci anni per sviluppare un nuovo farmaco, le società farmaceutiche si sono da sempre concentrate con maggiore priorità sullo studio di malattie che colpiscono popolazioni di pazienti più numerose.
Negli ultimi anni, tuttavia, l’interesse per le malattie rare è aumentato e le ditte farmaceutiche hanno cominciato a godere di alcune agevolazioni per lo sviluppo dei farmaci orfani, incoraggiate in tal senso da leggi specifiche a livello nazionale, europeo e internazionale.

A livello continentale, nel 2000 è stato pubblicato il Regolamento (CE) N. 141/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 concernente i medicinali orfani, per incentivare lo sviluppo e la commercializzazione di questi prodotti, stabilendone i criteri di designazione.
In sostanza, secondo tale normativa, i criteri per definire un medicinale “orfano” sono:
– che il prodotto sia destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia di un’affezione che comporta una minaccia per la vita o la debilitazione cronica e che colpisca non più di cinque individui su diecimila nella Comunità,
oppure
– che il prodotto sia destinato alla diagnosi, alla profilassi o alla terapia nella Comunità di una affezione che comporta una minaccia per la vita, di un’affezione seriamente debilitante, o di un’affezione grave e cronica.
In tal modo, l’azienda farmaceutica può ottenere la registrazione di un medicinale come “farmaco orfano” per una determinata malattia rara, in modo da arrivare poi in tempi brevi alla registrazione del “farmaco off label”, allargando in seguito i campi di utilizzo di quest’ultimo, attraverso ulteriori ricerche e sperimentazioni.

Per quanto riguarda l’Italia, il riferimento è la Legge 648/96, seguita dal Provvedimento del Ministero della Sanità (Commissione Unica del Farmaco) del 20 luglio 2000, in cui si istituisce un elenco di medicinali erogabili, «qualora non esista una valida alternativa terapeutica», a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale.
In tale elenco – predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione Unica del Farmaco (oggi AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco) – possono essere inseriti, previo parere favorevole formulato dalla Commissione stessa:
– i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale;
– i medicinali non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica, di cui siano «già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda».
-i medicinali da impiegare per un’indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.
In particolare, i farmaci possono essere inseriti, oltreché su iniziativa della Commissione, su proposta di associazioni di malati, società scientifiche, organismi sanitari pubblici o privati.
I medicinali inseriti nell’elenco possono essere prescritti da strutture specializzate ospedaliere o universitarie (oppure riferite a Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS). La dispensazione di essi – erogabile a carico del Sistema Sanitario Nazionale – può essere effettuata dal servizio farmaceutico delle strutture predisposte – nel caso in cui i medicinali siano disponibili nelle farmacie – oppure dal servizio farmaceutico dell’Azienda Sanitarie Locale di residenza del paziente. In ogni caso, la spesa è a carico di quest’ultima.

L’utilizzo dei farmaci off label dev’essere sostenuto da prove sperimentali e/o documenti scientifici che possano supportare la scelta effettuata, soprattutto se riferita ai possibili vantaggi/svantaggi di cure già note e consolidate per l’indicazione in oggetto.
Come già detto, l’elemento discriminante a favore di un utilizzo off label di un farmaco è la mancanza di alternative terapeutiche valide. Infine, la prescrizione off label impone al sanitario una particolare cura e attenzione nei confronti di una sorveglianza degli effetti collaterali o di un eventuale inefficacia, rispetto alle aspettative attese.

Nel Preambolo del Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 (Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 1997) e successive modifiche, venne inserito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, scrivendo testualmente che quest’ultimo «ha fatto voti affinché venga adeguatamente regolamentato anche l’uso terapeutico di medicinali non ancora approvati ma già sottoposti ad avanzata sperimentazione clinica sul territorio italiano o in Paesi esteri». Ciò corrispose, in sostanza, alla presa d’atto dell’enorme problematica dei farmaci orfani e delle malattie rare.
Attualmente, nel nostro Paese, i farmaci per la terapia delle malattie rare possono avere le più svariate collocazioni: guardando infatti agli elenchi previsti dalla citata Legge 648/96, possono essere in Fascia C (e quindi a totale carico del paziente), in Fascia H (con difficoltà di dispensazione note da parte dell’AIFA) o non essere proprio collocati da nessuna parte.
A tal proposito suggeriamo anche la consultazione del testo di approfondimento sulla materia (Farmaci non disponibili: cosa fare?), elaborato nel sito dell’Istituto Superiore di Sanità.

Associazione Italiana Linfangioleiomiomatosi.

LAM Italia e i potenziali trattamenti per la linfangioleiomiomatosi
L’Associazione LAM Italia mira a rendere maggiormente visibile la realtà delle Malattie Rare e in particolare quella della linfangioleiomiomatosi. LAM, infatti, è un acronimo che indica proprio quest’ultima patologia, la quale colpisce le donne e porta alla progressiva distruzione dei tessuti sani del polmone, tanto da richiederne il trapianto in fase finale.
Attualmente, per la LAM, esistono sul mercato due potenziali promettenti trattamenti (Sirolimus ed Everolimus), ma nessuno dei due é ancora registrato come trattamento per la malattia in Italia. Essi, pertanto, possono essere prescritti esclusivamente dall’esperto in LAM ed erogati per uso compassionevole, disciplinato dalla Legge 94/98 e dalle relative modificazioni e integrazioni di essa.
Tuttavia, le associazioni di riferimento e gli operatori sanitari possono richiedere l’inclusione nelle liste previste dalla Legge 648/96, nel caso in cui farmaci orfani non dovessero essere registrati o in commercio in Italia, o non fossero ancora presenti nelle liste stesse, redigendo una richiesta specifica e tecnicamente dettagliata, corredata dalla documentazione di supporto che soddisfi i criteri di inclusione stabiliti dalla legge. LAM Italia si sta impegnando in tal senso, per arrivare alla registrazione di tali trattamenti.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: info@lam-italia.org.

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