Verso le prove INVALSI: alcune osservazioni

Non manca ormai molto alle prove INVALSI di quest’anno, che nella prima quindicina del mese di maggio interesseranno gli alunni delle scuole primarie e di quelle secondarie di secondo grado. A definire le regole per gli studenti con disabilità e per quelli con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) è stata una Nota Ministeriale del febbraio scorso, di cui proponiamo un’analisi, soffermandoci anche su alcune perplessità suscitate dal documento

Aula di scuola superioreRisale al 18 febbraio scorso la Nota Ministeriale di quest’anno riguardante le prove INVALSI* comparative, che dovranno essere prossimamente effettuate dagli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) frequentanti le classi seconda e quarta primaria e seconda secondaria di secondo grado, differenti quindi dalla quarta prova nazionale degli esami conclusivi del primo ciclo i cui esiti contribuiranno invece alla votazione del profitto del singolo alunno.
Tale Nota Ministeriale si riferisce quindi agli alunni con:
– disabilità certificata;
– DSA certificati (Disturbi Specifici di Apprendimento) cui sono parificati i casi di alunni con ADHD (disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività), borderline cognitivi e altri disturbi evolutivi specifici;
– svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

In base pertanto a questa tripartizione, la Nota pubblica una tabella dalla quale sinteticamente si evince come individuare i vari casi, quali mezzi di prova abbiano a loro disposizione, quali di loro debbano svolgere le prove e quali esiti delle prove stesse potranno entrare a far parte della media della scuola e quindi di quella nazionale.
In tal senso, la Nota chiarisce che:
– per gli alunni con disabilità intellettiva decide la scuola se farli o meno partecipare; comunque i loro risultati non entreranno a far parte della media della scuola e di quella nazionale (su questo aspetto nulla è mutato rispetto alla Nota dello scorso anno;
– per gli alunni con disabilità sensoriale e motoria si prevede che essi abbiano diritto a partecipare alle prove (e questa è una grande novità rispetto alla Nota dello scorso anno). Sarà la scuola a decidere se potranno avvalersi di strumenti compensativi o altre misure e i loro risultati entreranno a far parte della media, «a condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale», a giudizio della scuola stessa;
– per altre disabilità la Nota prevede il trattamento riservato agli alunni con disabilità intellettiva.

Per quanto poi riguarda:
– gli alunni con DSA, deciderà la scuola se farli partecipare alle prove, quali strumenti compensativi (si escludono i dispensativi) o altre misure far utilizzare e se includere o meno i loro risultati nella media;
– gli alunni con ADHD, borderline cognitivi o altri disturbi evolutivi specifici avranno diritto a partecipare alle prove; sarà però la scuola a decidere sugli strumenti compensativi o altre misure da adottare e se includere i risultati nella media;
– gli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico o culturale avranno diritto a partecipare, ma non potranno utilizzare strumenti compensativi o altre misure e i loro risultati entreranno nella media.

Alcune osservazioni
La Nota prodotta quest’anno dal Ministero è certamente molto più analitica rispetto a quella dello scorso anno e ciò costituisce senz’altro un pregio.
Suscita per altro qualche perplessità la previsione che in molti casi debba «decidere la scuola». Nel 2013, infatti, si era previsto che a decidere fosse il Dirigente Scolastico il quale doveva necessariamente avere informazioni dal Consiglio di Classe, per evitare una scelta puramente burocratica; quest’anno, invece, il termine «scuola» non indica l’organo che dovrà decidere. Sarebbe stato quindi più logico esplicitare che a decidere dovesse essere il Consiglio di Classe.
Un’altra perplessità suscita poi la previsione che gli alunni con svantaggio linguistico non possano utilizzare alcuno strumento compensativo o altre misure, che dovrebbero comunque essere indicate in un PDP (Piano Didattico Personalizzato). E tuttavia la Nota esclude per loro proprio la previsione del PDP, parificandoli in tutto e per tutto agli alunni senza BES, mentre, stando alla Direttiva sui BES del 27 dicembre 2012 e alle successive Circolari applicative, sarebbe stato più logico parificarli agli alunni con disabilità motoria o sensoriale, rimettendo alla scuola la decisione se far loro usare particolari misure e se includerne i risultati nella media. Invece, così come la Nota attuale è formulata, si potrebbe verificare il paradosso – che il documento opportunamente evita per i casi di disabilità e DSA -, che alunni stranieri da poco entrati in classe, per i quali il PDP aveva previsto ad esempio tempi più lunghi o taluni strumenti compensativi, dopo essersi avvalsi per tutto l’anno di tali diritti, se ne vedano poi privati durante le prove, alle quali dovranno comunque obbligatoriamente partecipare; e ciò sicuramente determinerà dei risultati negativi che però entreranno obbligatoriamente a far parte della media, abbassandola. Se invece tutto ciò fosse stato rimesso alla scelta del Consiglio di Classe, questo errore sarebbe stato evitato.

*L’INVALSI è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione. Nel 2007 la Legge 176/07 ha introdotto nella scuola le prove standardizzate INVALSI, nell’ipotesi di ottenere una valutazione oggettiva dei risultati e quindi non dipendente dalla soggettività di giudizio dei singoli docenti.

Già vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Responsabile del Settore Legale dell’Osservatorio Scolastico dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo è il riadattamento di una scheda apparsa anche nel sito dell’AIPD.

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