«Questa Sentenza è importante, poiché consolida sempre più un orientamento che cerca di neutralizzare una prassi troppo facilona degli Uffici Scolastici Regionali i quali, ignorando il DPR 81/09, formulano le prime classi cui sono iscritti alunni con disabilità come tutte le altre, cioè dividendo per un quoziente unico (25) il numero degli iscritti al primo anno, mentre dovrebbero, per rispetto degli articoli 4 e 5 comma 2 del citato DPR, accantonare 20, massimo 22 alunni per ogni classe frequentata da alunni con disabilità, e poi dividere il resto per il quoziente. Ed è una Sentenza pure importante, perché ha chiarito che i docenti dell’organico di potenziamento non fanno parte dell’organico ordinario del Consiglio di Classe e quindi non possono operare nella stessa per tutto l’anno».
Lo ha dichiarato Salvatore Nocera, presidente del Comitato dei Garanti della FISH Nazionale (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down), commentando la recente Sentenza 1173/18 prodotta il 13 settembre scorso dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana, che ha accolto il ricorso presentato da una famiglia, supportata dall’associazione Autismo Pisa e Valdera, riguardante appunto una prima classe di liceo costituita da 25 alunni, di cui una con disturbo dello spettro autistico, in violazione del DPR 81/09, che come sottolineato da Nocera, fissa a 20, massimo 22, il tetto insuperabile di componenti una prima classe frequentata da alunni con disabilità.
In sostanza, il Dirigente Scolastico aveva già ufficialmente comunicato all’inizio di giugno che la classe sarebbe stata composta da 25 alunni. La famiglia ha presentato quini ricorso e dopo l’udienza sospensiva, ha ottenuto in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico lo sdoppiamento della classe, in due classi da 12 e 13 alunni.
Nelle sue motivazioni, il TAR della Toscana, oltreché sulla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ha basato le proprie motivazioni sulla nota Sentenza 80/10 della Corte Costituzionale, secondo cui il diritto allo studio degli alunni con disabilità non può essere mai violato, nemmeno per motivi di risparmi di bilancio.
Per quanto poi riguarda il riferimento di Nocera ai docenti dell’organico di potenziamento, esso concerne il fatto che l’Amministrazione Scolastica aveva cercato di evitare il provvedimento, nominandone uno nei primi giorni di settembre, in modo tale da poter sdoppiare per un certo numero di ore. Ma il TAR ha precisato che il docente di potenziamento non è un docente stabile come quello dell’organico ordinario di una classe e ha dunque proceduto allo sdoppiamento, con l’obbligo dell’Amministrazione di istituire due Consigli di Classe stabili per l’intero anno scolastico.
«Purtroppo la Sentenza – annota per altro ancora Nocera – non ha accolto la domanda di risarcimento di danni, dal momento che lo sdoppiamento è avvenuto prima dell’inizio dell’anno scolastico. La famiglia, quindi, ha dovuto sostenere tutte le spese, ingenti per chi propone il ricorso. Sarebbe quindi il caso che, in presenza di una giurisprudenza conforme secondo un certo orientamento, i giudici cominciassero a condannare secondo la regola della soccombenza, addossando tutte le spese a chi ha costretto l’avente diritto ad anticipare e sostenere ingenti costi, pur avendo ragione. In certi casi di reiterazione da parte dell’Amministrazione, infine, di comportamenti abbondantemente censurati dalla Magistratura, non sarebbe male condannare la stessa Amministrazione resistente per “lite temeraria”». (S.B.)