Assistenti all’autonomia e alla comunicazione: subito il profilo nazionale!

Una recente Sentenza prodotta dalla Corte Costituzionale ha totalmente annullato una Legge della Regione Molise che aveva creato l’Albo Regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, ma tale pronunciamento avrà importanti ripercussioni anche a livello nazionale, obbligando il Governo – ciò che non è stato fatto dai vari Esecutivi succedutisi in questi anni – a produrre un’ipotesi di profilo nazionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, con l’auspicio che sia arrivato anche il momento di tante altre norme sull’inclusione scolastica, attese da sin troppo tempo

Assistente all'autonomia e alla comunicazione insieme a un bimbo con disabilità

Un’assistente all’autonomia e alla comunicazione insieme a un bimbo con disabilità

Tramite la Sentenza n. 127 del 23 giugno scorso, la Corte Costituzionale ha totalmente annullato la Legge 10/22 della Regione Molise che aveva creato l’Albo Regionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione (d’ora in poi nominati anche come AAC). Il Governo precedente a quello attuale aveva proposto ricorso alla Corte, lamentando l’incostituzionalità degli specifici articoli di quella Legge Regionale, concernente appunto la composizione dell’Albo Regionale e questo per il contrasto con l’articolo 117 della Costituzione che assegna esclusivamente allo Stato la formulazione del profilo delle diverse professioni e anche gli Albi ad esse relative, a seguito della Legge Costituzionale 87/53, mentre consente alle Regioni di normare esclusivamente gli effetti delle Leggi nazionali nell’àmbito della normativa regionale.
Nel caso specifico la Corte si è basata non solo sull’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92, ma anche sull’articolo 42 del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) 616/77 e soprattutto sull’articolo 3 del Decreto Legislativo 66/17, come integrato dal successivo Decreto Legislativo 96/19, che prevedeva espressamente l’obbligo da parte del Governo di formulare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto stesso (maggio 2017!), ciò che è stato sin troppo ampiamente disatteso.

Su tale Sentenza e su cosa essa significhi nel panorama del nostro diritto vigente e di quello da anni in attesa di completamento, chi scrive desidera intervenire a titolo esclusivamente personale, occupandosi di normativa scolastica inclusiva da oltre cinquant’anni con vari scritti e interventi in convegni.
Apparentemente si tratta di una decisione limitata ad avere effetti giuridici solo nell’àmbito della Regione Molise, ma in realtà le conseguenze di essa si ripercuotono a livello nazionale. Tale pronunciamento, infatti, è importante per avere risvegliato dal torpore pluriennale i vari Governi, compreso quello attuale, nell’emanare, come richiesto dal citato Decreto Legislativo 96/19, il profilo nazionale degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, previa intesa con gli Enti Locali, che dovevano e debbono tuttora essere convocati a tal fine dal Governo. E questa Sentenza, pur non invitando esplicitamente il Governo e il Parlamento – come la Corte è solita fare in numerose circostanze assai delicate – contiene implicitamente questo richiamo. Dopo di essa, infatti, qualunque Governo, a partire da quello attuale, è tenuto immediatamente ad avviare e concludere i contenuti del profilo nazionale dei citati assistenti all’autonomia e alla comunicazione, con la precisazione del titolo di studio di accesso, che la SIPES (Società Italiana di Pedagogia Speciale) ha proposto in una nuova laurea apposita, nonché del mansionario, dei diritti e degli obblighi sia da parte dello Stato che degli AAC.

Personalmente ritengo, anche rifacendomi ai lavori iniziati al Ministero dell’Istruzione e del Merito con il coordinamento dell’ispettore Raffaele Ciambrone, già a partire dall’emanazione del Decreto 96/19, che la nuova laurea triennale dovrebbe prevedere sei semestri, aventi, ad esempio, i seguenti contenuti:
1: principi di pedagogia generale e speciale;
2: tiflologia e metodo Braille per la comunicazione agli alunni minorati della vista;
3: LIS (Lingua dei Segni Italiana) per gli alunni sordi segnanti, tecniche comunicative per gli alunni sordi con altre minorazioni, lettura labiale e  comunicazione per gli alunni sordi oralisti;
4: tecniche comunicative per gli alunni con disabilità intellettive;
5: metodo ABA (Analisi Applicata del Comportamento) e altre tecniche per gli alunni con problemi del neurosviluppo;
6: tecniche per l’autonomia degli alunni con disabilità fisiche e motorie.
Il tutto con attività di tirocinio diretto e indiretto, sotto la guida di tutor.
I docenti per le tecniche specifiche potrebbero essere anche esperti con documentata competenza, segnalati alle Università dalle Associazioni di persone con disabilità e dei loro familiari o da altri Enti del Terzo Settore.
Ovviamente queste mie ipotesi formative dovranno essere vagliate, ed eventualmente sostituite, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, da quello dell’Istruzione e del Merito e da quello per le Disabilità.

In mancanza di un profilo nazionale giuridico ed economico, qualunque singolo, e soprattutto qualunque Ente che ha la rappresentanza dei diritti delle persone con disabilità, potrebbe diffidare il Governo a provvedere, pena la denuncia penale per omissione di atti di ufficio e interruzione di un pubblico servizio. Infatti, in mancanza del profilo nazionale, ogni Ente Locale, tenuto alla fornitura di detti assistenti, potrebbe continuare a consentire tale professione a qualunque assistente educatore, con palese sfregio del preciso diritto degli alunni/alunne e studenti/studentesse con disabilità ad avere assegnato in base al loro PEI (Piano Educativo Individualizzato) assistenti con competenza normata e documentata.
Scatterebbe quindi anche il principio del divieto di discriminazione nei confronti di questi alunni e studenti, fissato sia dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (Legge dello Stato 18/09), sia dalla Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).
Penso quindi che sia da ringraziare la Regione Molise la quale, pur errando a livello di legittimità costituzionale, ha mostrato una premura e un’attenzione  ai diritti degli alunni con disabilità superiori a quelli dei vari Governi che si sono succeduti a partire dalla Legge 517/77, che ha dettato i princìpi del passaggio dall’“inserimento scolastico” (introdotto dall’articolo 28 della Legge 118/71), all’“integrazione”. Occorre ora che si dia piena attuazione alla Convenzione ONU e al Decreto 66/17, che hanno introdotto in Italia il principio normativo dell’“inclusione”. Presente infatti nell’articolo 24 della Convenzione ONU (Educazione), con la ratifica di quest’ultima da parte dell’Italia, tramite la citata Legge 18/09, tale principio è oggi norma di diritto vigente, come affermato dalla Sentenza della Corte Costituzionale 80/10 e anzi, come ripetutamente sostenuto ad esempio da Giampiero Griffo, attuale coordinatore dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, Legge di rilevanza costituzionale, a seguito delle modifiche introdotte nel comma 1 dell’articolo 117 della Costituzione, ove si dice che la nostra legislazione deve adeguarsi alle norme di diritto internazionale, poiché i princìpi della Convenzione ONU riguardano ormai “diritti umani universali” e non solo singoli diritti “soggettivi”.
Inoltre l’emanazione del profilo nazionale professionale degli AAC è fondamentale per gli alunni e le alunne con disabilità, poiché attualmente il vuoto normativo ha creato una paurosa diversità di risposte organizzative a livello non solo regionale, ma addirittura comunale, con danni per lo stato giuridico ed economico degli attuali AAC e con gravissimi disagi per gli alunni con disabilità, dovuti ai ritardi di nomina e all’insufficiente preparazione di alcuni tra gli stessi assistenti.
La stessa Proposta di Legge S.236, presentata nella precedente legislatura e ripresentata anche in quella attuale dalla senatrice Carmela Bucalo, non potrà andare in porto senza la preventiva pubblicazione del profilo nazionale professionale degli AAC. Ne è riprova il fatto che le audizioni al Senato avviate subito dopo l’inizio della nuova legislatura sono ferme non solo per il mancato  calcolo preciso della copertura finanziaria, ma, dopo la recentissima Sentenza della Corte Costituzionale in esame, proprio anche per la mancata pubblicazione del profilo nazionale professionale degli AAC.
In tal senso ritengo che il mondo della disabilità debba essere riconoscente alla senatrice Bucalo, perché, malgrado le lacune della sua Proposta di Legge, ha mostrato sensibilità per i diritti degli alunni con disabilità e degli AAC, superiore a quella degli altri partiti, compresi quelli di Centro e di Sinistra.
Ci si augura pertanto che l’attuale ministro dell’Istruzione e del Merito, professor Valditara, anche d’intesa con la ministra per le Disabilità Locatelli, sottoponga al Governo un’ipotesi di profilo nazionale degli AAC, convocando contestualmente le organizzazioni delle Regioni e degli Enti Locali, per l’espressione dell’intesa prevista dall’articolo 3 del Decreto 66/17, integrato, come detto, dal Decreto 96/19. Sarebbe questo il più bell’intervento normativo a favore degli alunni e degli studenti con disabilità, nonché a favore degli assistenti all’autonomi e alla comunicazione attualmente in servizio e a quelli che verranno. Sono stati infatti proprio questi ultimi a stimolare la senatrice Bucalo, appartenente allo stesso partito che guida la maggioranza parlamentare, a presentare sia nella scorsa legislatura che in quella presente la citata Proposta di Legge, poiché oggi il loro stato giuridico ed economico è divenuto sostanzialmente oggetto delle decisioni delle Cooperative Sociali alle quali gli Enti Locali appaltano il servizio di cui all’articolo 13, comma 3  della Legge 104/92, con gravissimo disagio, sia per la precarietà dei loro rapporti di lavoro, sia per la riduzione a circa un terzo delle somme erogate dagli Enti Locali appaltanti, con la motivazione della copertura riguardante le spese generali.

Al Ministero dell’Istruzione e del Merito si chiede inoltre che voglia trovare la copertura finanziaria per questa importante modifica normativa, notevolmente ritardata anche a causa della mancata definizione della stessa prescritta copertura finanziaria, come accennato in precedenza.
È per altro da tenere presente e ribadire che questa stabilizzazione è fortemente attesa pure dagli alunni e dagli studenti con disabilità e dalle loro famiglie, perché tale vuoto normativo crea una paurosa e deplorevole discontinuità didattica, che si eviterebbe invece con la stabilizzazione nei ruoli dello Stato.
Ed è ancora da considerare che il grave ritardo di intervento normativo non riguarda solo l’attuazione dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 66/17 sugli AAC, ma rientra in una grande mole di inattività normativa, concernente tanti altri articoli di quello stesso Decreto, quali il regolamento sulla valutazione della qualità inclusiva nelle singole classi e nelle singole scuole (articolo 4), la definitiva formulazione del complesso di norme sul Profilo di Funzionamento (articolo 5), la promessa – ma ancora non pubblicata – emanazione del Decreto correttivo del Decreto Interministeriale 182/20 sui nuovi modelli di PEI (articolo 7), i mancati chiarimenti sulla formulazione del PAI, il Piano Annuale per l’Inclusione (articolo 8), la mancata istituzione operativa dei GIT, i Gruppi di Lavoro per l’Inclusione Territoriale che hanno sostituito gli abrogati GLIP, i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (articolo 9), la mancata emanazione di norme chiare relative all’obbligo di aggiornamento iniziale e in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente sull’inclusione scolastica (articolo 13), la continuità didattica (articolo 14) e la mancata emanazione del regolamento sull’istruzione domiciliare (articolo 16).
Non proseguo a questo punto con tale triste elencazione, che tuttavia riguarderebbe anche le autorizzazioni dei corsi di specializzazione per il sostegno, spesso assegnati, per migliaia di posti, ad Università pubbliche e private e sulla cui correttezza sarebbe da dubitare, per lo svolgimento in buona parte con lezioni a distanza e senza alcun controllo di ispettori ministeriali, come invece avveniva sino alla fine degli Anni Novanta. A tal proposito, sarà necessario che il Ministero dell’Istruzione e del Merito si preoccupi di rivedere prestissimo, come richiesto dalla SIPES e dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), i contenuti degli attuali corsi annuali di specializzazione polivalente per il sostegno, inidonei, a parere di chi scrive, a rispondere seriamente ai bisogni educativi e didattici derivanti dalle differenti disabilità degli alunni e delle alunne con disabilità, prendendo in seria considerazione le richieste avanzate dalla stessa FISH circa l’istituzione di apposite classi di concorso per il sostegno che garantirebbero seria preparazione e continuità didattica. In mancanza, le famiglie, anziché dibattersi per un adeguato numero di ore di sostegno, preferiranno assistenti all’autonomia e alla comunicazione talora più capaci e preparati a rispondere ai diversi bisogni di inclusione, derivanti dalle differenti disabilità degli alunni. Le prime avvisaglie di questo stanno già manifestandosi in alcune realtà, come ad esempio nella Provincia Autonoma di Bolzano.

Questo Governo ha il tempo sufficiente per dare finalmente risposte credibili alle attese del mondo della disabilità. È necessario che si metta immediatamente all’opera, a partire dalla prima riunione dell’Osservatorio Scolastico Ministeriale sull’Inclusione, convocato per il 27 giugno.
Auguri per il Ministro e il Governo, ma soprattutto per gli alunni e le alunne con disabilità!

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