Basta con le scuole che ignorano la normativa sull’inclusione!

Un genitore che paghi la stessa quota della figlia, un supplemento di spesa per avere un bagno accessibile e anche un’insegnante di sostegno che però non conosce la lingua del Paese di destinazione e che alloggerà in un altro albergo: lascia a dir poco basiti quanto richiesto da una scuola delle Marche a una studentessa con disabilità, per poter partecipare a un viaggio di istruzione insieme alle compagne. «Una vicenda – commenta Salvatore Nocera – che dimostra come ancora molte scuole ignorino bellamente la normativa. Se necessario, però, quel viaggio si può anche far bloccare»

Dito puntato di un uomoLascia letteralmente basiti quanto leggiamo sulla testata «Vivere Osimo.it», che denuncia il caso riguardante una studentessa con disabilità dell’Istituto Comprensivo Superiore Corridoni Campana di Osimo (Ancona).
«La giovane – si legge nell’articolo – dovrà recarsi con i propri compagni in un viaggio di istruzione in Spagna e la scuola ha richiesto che sia accompagnata da un genitore, chiedendo anche che quest’ultimo paghi la sua quota di iscrizione al viaggio».
La famiglia accetta (785 euro per la ragazza più altrettanti per il genitore), ma la scuola «non soddisfatta, chiede alla ragazza anche un supplemento di spesa perché, avendo bisogno di un bagno per disabili, a differenza dei suoi compagni, deve alloggiare in un albergo nelle vicinanze del collegio di lingua spagnola in cui gli studenti svolgeranno le loro attività».
E da ultimo, ma non ultimo, viene anche chiesta, «nella persona della Preside la presa in carico della ragazza da parte di un’insegnante di sostegno, che però non conosce la lingua spagnola, né alloggerà con la ragazza in albergo».

«Questo episodio – commenta Salvatore Nocera, presidente del Comitato dei Garanti della FISH Nazionale (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integrazione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) – dimostra come ancora molte scuole ignorino bellamente la normativa. Qui, infatti, oltre a una generica violazione dell’articolo 34 della Costituzione Italiana, vi è quella molto più puntuale dell’articolo 24 (Educazione) della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge dello Stato 18/09 e anche della Legge 67/06, che nel vietare le discriminazioni nei confronti di una persona con disabilità, le dà il diritto di chiedere la cessazione del fatto discriminatorio e del risarcimento dei danni anche non patrimoniali».
«In particolare – suggerisce Nocera – la famiglia dovrebbe pretendere che, senza essere disturbata, provveda la scuola a trovare un accompagnatore o accompagnatrice a spese della scuola stessa; infatti, se la famiglia, oltre a pagare la quota della ragazza, come tutti i compagni, dovesse pagare anche quella dell’accompagnatore, saremmo in presenza di un palese caso di discriminazione. A che serve poi la nomina di un docente che non dorme nello stesso stabile dove dormiranno gli alunni? Se ci fosse una compagna maggiorenne disposta a farle da accompagnatrice, il problema sarebbe risolto».
«Prima dunque che la famiglia si rivolga, come suo diritto, alla Magistratura – conclude Nocera – per far cessare la discriminazione e se necessario anche bloccando la gita, ritengo che l’Ufficio Scolastico Regionale debba immediatamente intervenire per aiutare la scuola a trovare una soluzione rispettosa della normativa inclusiva, secondo la quale le visite di istruzione sono momenti privilegiati per un’effettiva partecipazione degli alunni con disabilità alla vita della classe e della scuola». (S.B.)

Ringraziamo Arianna Colonello per la segnalazione.

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