Il dibattito sulla valutazione degli alunni con disabilità

Riceviamo e ben volentieri pubblichiamo il contributo di Antonella Falugiani, presidente del CoorDown (Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down), che si sofferma su «quattro fondamentali motivi» per i quali non condivide quanto espresso nei giorni scorsi, sulle nostre pagine, da Salvatore Nocera, nel testo intitolato “Riflessioni sulla valutazione degli alunni con e senza disabilità”. Successivamente diamo spazio alla replica dello stesso Nocera

Lezione scolastica a distanza

Didattica a distanza

Questo periodo di grave emergenza sanitaria, sociale ed economica ha richiesto strette disposizioni restrittive e uno sforzo eccezionale da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, delle scuole di ogni ordine e grado, dei Dirigenti Scolastici e di tutti i docenti, con la conseguente attivazione di metodologie didattiche nuove e diverse dalle lezioni in presenza, e l’avvio di attività formative a distanza le quali, nonostante siano supportate da piattaforme digitali, risultano di non facile applicazione e fruizione, sia per i docenti che per le famiglie e gli studenti.
A maggior ragione, tali difficoltà aumentano soprattutto per gli studenti con disabilità, in particolare per la disabilità intellettiva, relazionale e sensoriale.
Sappiamo che il periodo della scuola è per tutti i giovani, sotto l’aspetto individuale, di fondamentale importanza per crescita adolescenziale e personale. Se però pensiamo alle giovani persone con disabilità, l’età scolastica è forse l’unico momento di vera inclusione sociale con i coetanei e l’isolamento è, in alcuni casi, addirittura regressivo rispetto alle conquiste di abilità e autonomie personali acquisite.
Rispetto alle accennate difficoltà tra la didattica a distanza e gli studenti con disabilità, in particolare per quelli con disabilità intellettive e relazionali, la soluzione che già abbiamo ben definito e illustrato di recente al Ministero, all’attenzione dell’onorevole Ministra e dei suoi Dirigenti, è che dobbiamo riprendere e aggiornare insieme alla famiglia i cosiddetti “PEI sospesi”, ovvero i Piani Educativi Individualizzati che in questa fase scolastica sono interrotti, “sospesi” appunto, alla luce delle azioni messe in essere per ogni singolo studente con disabilità dalla propria istituzione scolastica e quindi, su quest’ultima revisione del PEI, basare la valutazione didattica dello studente.
Questo deve valere a maggior ragione per la scuola secondaria di secondo grado, nello specifico  per gli studenti con disabilità dell’ultimo anno delle superiori che seguono il percorso “semplificato” o per “obiettivi minimi”, i quali dovranno affrontare l’Esame di Stato e sono particolarmente penalizzati, sotto l’aspetto didattico, dall’attuale situazione di emergenza sanitaria.

Premesso tutto ciò, in merito al contributo pubblicato il 9 aprile scorso da «Superando.it», intitolato Riflessioni sulla valutazione degli alunni con e senza disabilità, a firma di Salvatore Nocera – che pur riconosciamo come grande esperto delle problematiche normativo-giuridiche relative alle persone con disabilità, nonché quale profondo conoscitore delle questioni legate all’inclusione scolastica – rispetto a quanto viene affermato sugli esami di alcuni alunni con disabilità che seguono un PEI differenziato e su accennati comportamenti di alcune famiglie definiti come «strani», in quanto avrebbero precedentemente preteso il PEI differenziato per quattro anni, per poi chiedere all’ultimo anno e anche ad anno in corso il PEI semplificato, minacciando, in caso di eventuale mancata ammissione agli esami, il ricorso al TAR, per ottenere un diploma illegittimo, si ritiene di non condividere tale posizione per quattro fondamentali motivi:
1. Riteniamo decisamente gravi, oltre che potenzialmente lesive, affermazioni generiche e non circostanziate circa i comportamenti di alcune famiglie volti all’ottenimento di un «diploma illegittimo», con la minaccia di eventuali ricorsi ai Tribunali Amministrativi, nonché di «azioni vessatorie nei confronti della Commissione» o di «paventate riconvocazioni agostane».
Questo pregiudizio può danneggiare la qualità dell’inclusione scolastica. Laddove infatti vi fossero comportamenti illeciti, quest’ultimi dovrebbero essere denunciati, in quanto lesivi dell’immagine e della correttezza delle famiglie e delle associazioni che operano nel rispetto delle leggi sull’inclusione scolastica, e perseguiti in quanto responsabilità soggettiva, ma non dovrebbero essere generalizzati, soprattutto in questo grave momento.
2. Nella definizione del PEI differenziato o semplificato (per obiettivi minimi), non risulta essere prevalente la famiglia, ma l’indicazione del Consiglio di Classe e del Dirigente Scolastico, soprattutto in caso di disabilità intellettiva. Prevale cioè la posizione dei docenti che, nella maggior parte dei casi, preme sulla famiglia e la conduce al percorso del PEI differenziato, anche con una futura prospettiva (per lo più remota) di possibili cambiamenti durante il percorso scolastico.
3. Riteniamo altresì riduttivo e improponibile per gli alunni con disabilità intellettiva, che più di altri hanno la necessità di un’interazione diretta e personalizzata, la proposta fatta al Governo di “ripristinare” la trasmissione Non è mai troppo tardi del maestro Manzi, sicuramente “mirabile” per gli Anni Sessanta, appunto, ma che era un corso di istruzione popolare per il recupero dell’adulto analfabeta, mentre nella nostra era digitale esistono piattaforme, supporti informatici e programmi utili per una didattica personalizzata.
4. Siamo assolutamente contrari a una presunta proposta – che ribadiamo debba considerarsi solo come una posizione personale – di modifica della normativa vigente che consente «alle famiglie di chiedere in ogni momento il passaggio da un PEI differenziato ad uno semplificato».
Ricordiamo tutti, almeno ancora una volta, con quale grande fatica, quanto tempo e quali azioni, tra manifestazioni pubbliche, azioni di sensibilizzazione e promozioni legislative, i nostri “padri nobili” si siano battuti per l’affermazione e la difesa dei diritti delle persone con disabilità e dei princìpi fondamentali in tema di riconoscimento dei diritti di pari opportunità e di non discriminazione. Grazie a tutto ciò sono state approvate ad esempio la Legge 104/92 in Italia e la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.
A noi ora spetta solo il dovere di renderli fruibili e attuabili per tutti. Chiediamo quindi di evitare posizioni generiche che vanno a ledere i diritti e che danneggiano le persone direttamente interessate e le loro famiglie, specialmente se espresse da chi opera nel nostro àmbito.
Antonella Falugiani
Presidente del CoorDown – Coordinamento Nazionale Associazioni delle Persone con Sindrome di Down

Risponde Salvatore Nocera, presidente nazionale del Comitato dei Garanti della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e responsabile per l’Area Normativo-Giuridica dell’Osservatorio sull’Integ razione Scolastica dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down).

Gentile Presidente Falugiani, la Sua replica al mio articolo sulla valutazione degli alunni con disabilità intellettive e relazionali si fonda su quattro argomenti ai quali cerco di rispondere pacatamente:
1. Mi si invita ad essere meno generico nelle accuse di quelle rare famiglie che pretendono nelle scuole superiori il PEI differenziato per quattro anni e poi al quinto anno pretendono il passaggio al PEI per obiettivi minimi, cosicché quando gli alunni vengono ovviamente non ammessi agli esami, date le enormi lacune, tali famiglie, con l’assistenza di avvocati di dubbia deontologia professionale, fanno ricorso presidenziale al TAR e, approfittando pure della contumacia dell’Avvocatura dello Stato, ottengono l’ammissione con riserva agli esami, durante i quali “vessano” le Commissioni, ottenendo “per stanchezza” il diploma di maturità , a mio avviso del tutto illegittimo.
Ora, queste situazioni, pur essendo rare, sono venute a mia conoscenza purtroppo dopo che si erano compiute a Roma lo scorso anno; ma altre che sono venute a mia conoscenza quest’anno sto riuscendo a contrastarle, fornendo suggerimenti ai Dirigenti Scolastici che mi hanno segnalato i casi. Ovviamente non posso dare i nominativi in pubblico, essendo vietato per legge, ma chi è interessato può fare una ricerca sul portale delle decisioni dei TAR, ove individuerà con facilità le decisioni.
Mi assumo comunque la responsabilità di affermare che tali casi esistono, anche se, ripeto, rari.
2. Si afferma poi che la scelta definitiva del tipo di PEI da svolgere spetta ai docenti, contrariamente a quanto da me detto.
Purtroppo sono costretto a smentire tale affermazione (quanto vorrei che fosse vera!); invero, l’articolo 15 dell’ Ordinanza Ministeriale 90/01 stabilisce, tra l’altro, che in ogni momento si può passare da un PEI differenziato a uno semplificato e se la decisione è adottata dal Consiglio di Classe, non occorre sottoporre l’alunno alle prove integrative di idoneità per gli anni precedenti in cui la valutazione era avvenuta su un PEI differenziato. Se però la richiesta viene dalla famiglia, anche se il Consiglio di Classe è contrario, quest’ultimo deve accettarla, limitandosi a far presente che se l’alunno non raggiunge gli obiettivi del nuovo PEI, potrebbe essere bocciato.
Qui non si fa cenno alle prove integrative che, a mio avviso, dovrebbero comunque invece svolgersi.
3. “Salto”, per continuità, al quarto argomento: si deplora che chi scrive, pur essendo un sostenitore dell’inclusione scolastica, sostenga che la prevalenza della volontà della famiglia valga solo alla scelta del PEI del primo anno e, sulla base dell’esito, sia il Consiglio di classe a decidere per gli anni successivi.
Invero la programmazione didattica e la valutazione del profitto degli alunni è competenza esclusiva, per legge, del Consiglio di Classe; solo per gli alunni con disabilità è stata introdotta la norma eccezionale da me criticata. La Magistratura ha anche sostenuto che, qualora la famiglia non voglia firmare il PEI dopo che sia stato discusso, i Gruppi di Lavoro Operativi (GLO), composti dai docenti della classe, dalla famiglia e dagli operatori sociosanitari che seguono il caso, il PEI stesso può essere svolto dal Consiglio di Classe essendo perfettamente valido, perché la firma della famiglia come di singoli componenti del GLO non può essere d’impedimento alla sua validità e al suo svolgimento.
4. Concordo sull’altra obiezione circa l’impraticabilità della didattica a distanza per gli alunni con disabilità intellettive o relazionali; concordo, quindi, anche sull’utilità concreta degli interventi della RAI TV, che pure stanno per partire a favore degli alunni senza disabilità. Convegno infatti che le trasmissioni televisive non siano personalizzabili per singoli alunni. Pertanto confesso che la mia richiesta era rivolta più a favore degli alunni con disabilità sensoriali e motorie, oltreché per quelli senza disabilità, impossibilitati a collegamenti internet.
Gentile Presidente, Le do atto quindi di questa mia piccola ingenuità, ma per il resto mi spiace non poter aderire alle Sue osservazioni, cosa che non ci impedisce di collaborare, come ho sempre fatto, per il miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica.

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