Verso il risarcimento per chi viaggia in aereo

Nei mesi scorsi la Commissione Europea ha deciso di realizzare uno studio per esaminare la possibilità di aumentare i diritti – in ambito comunitario – delle persone con mobilità ridotta che viaggiano in aereo e che spesso subiscono, all’aeroporto o durante il trasferimento a bordo dei velivoli, danni, distruzione o smarrimento della propria carrozzina o di altre attrezzature per la mobilità

Un aereo in volo tra le nuvoleIl Regolamento sui Diritti delle Persone con Mobilità Ridotta nei Viaggi Aerei – approvato dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2006 (Regolamento CE 1107/2006) e di cui anche Superando.it ha seguito il complesso iter – rende illegale in tutta l’Unione Europea qualsiasi forma di discriminazione verso questi passeggeri, nell’ambito dello specifico contesto del trasporto aereo.
Lo stesso provvedimento prevede inoltre che si venga risarciti in caso di danni o smarrimento della carrozzina o di altre attrezzature per la mobilità all’interno dell’aeroporto o durante il trasferimento a bordo dei velivoli, ma non per l’intero importo.

Nei mesi scorsi, dunque, la Direzione Generale per i Trasporti e l’Energia della Commissione Europea, nella prospettiva di un sempre maggiore rispetto e tutela dei diritti di tutti i suoi cittadini, ha commissionato uno studio che si propone di valutare se a tutt’oggi vi sia la necessità di ulteriori provvedimenti legislativi a livello europeo, per superare i limiti di indennizzo previsti dal recente Regolamento, andando verso un risarcimento completo di eventuali danni subìti dalle persone con mobilità ridotta.

Il progetto è stato condotto anche attraverso un questionario, diffuso dall’EDF (European Disability Forum) e quindi, in Italia, dal CND (Consiglio Nazionale sulla Disabilità) e dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), organizzazioni che si sono mobilitate per cercare di raccogliere il maggior numero di testimonianze di disguidi in questo ambito, per arrivare, in tempi relativamente rapidi, all’obbligatorietà – prevista a quel punto dal diritto comunitario – di risarcire pienamente tutti coloro che, in questo contesto, subiscono danni ai propri ausili e attrezzature per la mobilità.
(C.N.)

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